Toscana Medica -Agosto-Settembre-2019

T OSCANA M EDICA 8 / 2019 9 testatina qualità e prof sio e Delle responsabilità trattate, e inos- servate, dalla DR 1038 della Regione Toscana, la certificazione di inidonei- tà temporanea al lavoro è divenuta un test quotidiano dell’approccio del medico alla sua missione: curo la ma- lattia o il malato? È esperienza quotidiana che alcuni colleghi rifiutino una certificazione esplicitamente richiesta dal pazien- te e che altri vengano consequen- zialmente sollecitati per atti medici non effettuati in prima persona. La storia è vecchia ma crediamo sia uti- le ripercorrerla perché la visione del problema non può non diventare unica, nell’interesse del paziente e della categoria, e al fine di superare una poco edificante criticità ospeda- le-territorio. Partendo da lontano, troviamo un documento che già oltre 20 anni fa spiegava tutto. Circolare INPS n. 99, 13 maggio 1996 Sono stati segnalati comportamenti non uniformi a livello nazionale circa la figura del medico che l’art. 2 della legge n. 33/1980 individua quale “cu- rante”, abilitato al rilascio della certi- ficazione di incapacità al lavoro agli aventi diritto all’indennità di malattia. Al riguardo si precisa che, se pure, di massima, il sanitario preposto al compito in questione è quello di libe- ra scelta, l’espressione letterale “cu- rante” utilizzata dal legislatore, por- ta a dover attribuire validità, ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate, pure su mo- delli non “standard” (ad esempio ri- cettario privato), da medici diversi , ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta. […] Si sottolinea ad ogni buon conto che, in tutti i casi del genere, la “di- versa” certificazione , da inoltrare, secondo norma, sia all’INPS che al datore di lavoro (a quest’ultimo an- che in fotocopia) nei termini previsti, può essere ritenuta valida , agli effet- ti previdenziali di interesse, sempre- ché dalla stessa siano ricavabili i dati normalmente richiesti: nominativo del lavoratore, diagnosi e progno- si, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico , nonché l’abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito – dati questi da indicare a cura dell’assicurato, anche a parte –, e ciò pure ai fini della predisposizio- ne di eventuali controlli, come previ- sto dalla legge. Resta fermo in ogni caso che, qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i qua- li l’atto non è neppure qualificabile come “certificato” (e, cioè, nomina- tivo, intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di in- teresse (diagnosi, data e firma), la ne- cessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l’inte- ressato, dai medesimi redattori; in particolare non deve essere richie- sta, come talvolta è stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documen- tato al medico di famiglia , che, tra l’altro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di spe- cie, una corretta prognosi. Nel frattempo si è aggiunta la tele- maticità, che ha offerto ulteriori alibi all’evasione dell’obbligo ma che in realtà non modifica le responsabilità certificative, essendo un obbligo solo per chi ne è fornito (sanzionabile ap- punto). Né le regole per la residua certificazione cartacea né il datore di lavoro né il paziente possono entrare nel merito, come talvolta accade per loro comodità. Cosa succede troppe volte? • Omissione : alle dimissioni, ai Pron- to Soccorso, in caso di manovre chirurgiche o diagnostiche. • Prognosi insufficienti : che non cor- rispondono all’inabilità al lavoro esplicitata nel documento clinico, spesso fino al controllo, da non confondersi con la prognosi di ma- lattia in generale, diversa dall’ina- bilità al lavoro. Motivi addotti • Deve andare dal suo medico, (sen- za spiegazioni), questa è quasi la regola da ospedali fuori provincia o regione. • Non possiamo fare il telemati- co, non l’abbiamo, non funziona (strutture pubbliche soprattutto, meno i privati, paradossalmente). Idoneità temporanea al lavoro: medici, pazienti, INPS, informatica e comportamenti a dire poco discutibili in un settore di grande attualità. Parole chiave: idoneità temporanea al lavoro, INPS, certificazione telematica Telematico o della certificazione di malattia di Sergio Baglioni Sergio Baglioni Medico di medicina generale Firenze, Segretario OMCeO Firenze

RkJQdWJsaXNoZXIy NTA4Njg=