Toscana Medica - Settembre 2020
T OSCANA M EDICA 7 / 2020 25 testatina pillole di legge normativi penali riguardanti l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria o di rendere testimonianza/informati- va alla medesima, in conseguenza di fattispecie di reato di cui viene a co- noscenza in ragione della professione. L’analisi deve necessariamente pren- dere spunto dalla macro-partizione esistente tra gli esercenti la professio- ne sanitaria in regime di dipendente pubblico , che nell’esercizio della loro attività professionale assumono pertanto la funzione di pubblico uffi- ciale/incaricato di pubblico servizio , rispetto al medico che invece agisce quale libero professionista (anche in regime di intramoenia ). Schematicamente si va quindi a rias- sumere le differenze sostanziali tra i due profili professionali, al fine di determinare al meglio il perimetro di applicazione della tutela del segreto professionale ex art. 622 del Codice Penale (e sue conseguenze pratiche in merito alla tematica di astensio- ne dalla testimonianza/informativa all’Autorità) e quando tale tutela vie- ne a cedere il passo al preponderante interesse della giustizia ad acquisire informative volte a prevenire/punire un determinato reato. Professionista esercente attività pubblica - pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio L’indagine muove dalle rispettive de- finizioni: • pubblico ufficiale è chiunque eser- cita una pubblica funzione legi- slativa, giurisdizionale o ammini- strativa, con poteri autoritativi e certificativi - tale è il medico pub- blico dipendente ; • incaricato di pubblico servizio è chiunque, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, con l’esclusio- ne di semplici mansioni e di presta- zioni meramente materiali - tale è il medico convenzionato con il Servi- zio Sanitario Nazionale (si veda ad esempio “medico di base” ). L’articolo 622 del Codice Penale pu- nisce, come noto, la rivelazione del segreto professionale e prevede che costituisca violazione della norma pe- nale rendere noti fatti, circostanze, in- formazioni, notizie la cui diffusione po- trebbe creare nocumento alla persona che si è rivolta al professionista in ra- gione del suo stato, ufficio, arte o pro- fessione (giornalista, medico , avvocato, commercialista, assistente sociale). Dunque, perché il reato si concretiz- zi, è sufficiente che la violazione del segreto possa comportare un danno o un pregiudizio giuridicamente ri- levanti – siano essi morali, materiali, esistenziali – alla persona offesa, ma non è necessario che li “comporti” o li “debba comportare”: è pienamen- te sufficiente la potenzialità dannosa dell’azione del professionista. Si evince ancora dalla disposizio- ne che la rivelazione deve avvenire “senza giusta causa” : appare eviden- te che con tale formula il legislatore Il professionista esercente la professione sanitaria si interroga quotidianamente su quale sia il corretto parametro alla luce del quale la legge gli impone il segreto professionale e su quando, viceversa, lo stesso debba abdicare ai precetti normativi penali riguardanti l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e di rendere testimonianza/informativa alla medesima. Parole chiave: responsabilità, segreto, denuncia, testimonianza, bilanciamento La responsabilità del medico nell’equo bilanciamento tra obbligo di denuncia, di testimonianza/informativa all’Autorità giudiziaria e segreto professionale di Leonardo Bianchini Leonardo Bianchini Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze e delle Giurisdizioni Superiori, opera nell’ambito del Diritto Civile e Amministrativo. Nel Civile presta assistenza e consulenza in tema di responsabilità nell’esercizio delle attività professionali del settore sanitario. Nel Diritto Amministrativo presta assistenza e consulenza nelle procedure di appalti, concorsi pubblici, responsabilità contabile Il ruolo dell’esercente la professione sanitaria si trova quotidianamente a interrogarsi su quale possa essere il corretto parametro alla luce del qua- le deve essere rispettato il segreto professionale e su quando, viceversa, lo stesso debba abdicare ai precetti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTA4Njg=