Toscana Medica - Settembre 2020
7/2020 T OSCANA M EDICA 26 testatina pillole di legge possa in qualche modo ricondursi, potenzialmente (o con certezza), a un’azione criminosa posta in essere da un soggetto terzo oppure dal pa- ziente medesimo. Le questioni appaiono di facile so- luzione laddove la fattispecie di in- dagine sanitaria condotta dal profes- sionista riguardi, ad esempio, lesioni personali dolose di qualsivoglia ge- nere e specie (dalle percosse alla violenza sessuale o abusi su minori o reati da “codice rosso” sulla vio- lenza domestica). Sarà più difficile invece da valutarsi in caso di reato cosiddetto colposo la cui perseguibi- lità d’ufficio scatta soltanto in deter- minate condizioni “aggravanti” (è il caso ad esempio delle lesioni per- sonali a seguito di sinistro stradale laddove la diagnosi sia superiore a 40 giorni - lesioni “gravi” ). Professionista esercente attività privata (libero professionista anche intramoenia ) Una diversa valutazione va fatta invece nel caso di professionista non pubbli- co dipendente e quindi non pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servi- zio, laddove lo stesso eserciti quindi la propria attività in regime di libera professione anche intramoenia . Ferme rimanendo le considerazioni svolte al punto 1, ciò che rileva come fattore discriminatorio tra le due di- stinte fattispecie è invece l’atto con il quale il medico è chiamato a rendere nota la commissione di un reato poi- ché, differentemente rispetto ai pro- fessionisti “pubblici”, esso non consiste nel rapporto/denuncia bensì nel refer- to che riguarda pertanto specificamen- te il medico libero professionista . Differentemente rispetto al rap- porto/denuncia , infatti, oggetto del referto sono gli interventi professio- nali conseguenti a fattispecie di de- litti sempre perseguibili d’ufficio , nel mentre abbiamo detto che il rappor- to/denuncia è obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravven- zioni , perseguibili d’ufficio. Inoltre il referto prevede l’esimente speciale dell’esposizione a proce- dimento penale della persona assi- stita, che invece non è contemplata le col paziente, tutelato dall’articolo 622 del Codice Penale. Se tale assunto appare coerente con la struttura dell’impianto normativo codicistico, la conseguenza è che il segreto professionale, nell’ambito della fattispecie di cui al presente punto, rimane soccombente nel regi- me di bilanciamento laddove il medi- co, venendo a conoscenza di un reato per l’esercizio della sua professione, proprio in virtù della posizione “pri- vilegiata” che lo stesso assume per la qualifica di cui è titolare (pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servi- zio) che lo pone maggiormente vicino agli interessi dell’Amministrazione della giustizia, è non solo nel diritto ma anche nell’obbligo di divulgare la notizia di reato e, a maggior ragione, non potrà pertanto esimersi anche dal rendere testimonianza/informa- tiva all’Autorità poiché rimarrà sen- z’altro immune da conseguenze non violando l’art. 622 del Codice Penale. È pertanto ovvio che il discrimine da considerarsi quale causa di non puni- bilità ex art. 622 del Codice Penale è rappresentato dal cosiddetto obbligo di rapporto/denuncia intendendo- si per tale l’atto col quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio denuncia all’autorità giudizia- ria un reato ( delitto o contravvenzio- ne ) perseguibile d’ufficio , di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio. Si rende dunque importante valuta- re, sempre nel rispetto della cono- scenza delle norme, il concetto di “perseguibilità d’ufficio” che, sostan- zialmente, si riferisce a tutte quelle fattispecie criminose che possono essere oggetto di punibilità da parte dell’ordinamento senza necessità di dover dar corso al deposito presso l’Autorità della cosiddetta “quere- la” che si rende invece obbligatoria, quale condizione di procedibilità, per tutti gli altri reati per i quali l’or- dinamento non prevede, appunto, la perseguibilità d’ufficio. Si tratta quindi di porre a carico del medico un “onere prognostico” circa la causalità dell’evento oggetto di in- dagine sanitaria onde comprendere se la diagnosi dallo stesso eseguita penale non intendeva ricompren- dere le cause scriminanti generiche previste dagli articoli 50-54 del Co- dice Penale che, per operare, non necessitano di un esplicito richiamo all’interno della disposizione penale speciale. Siamo in presenza, invece, di un elemento al di sopra delle scri- minanti intese in senso stretto, che opera mandando esente da responsa- bilità penali l’autore della rivelazione quando, effettuato un bilanciamento tra gli interessi in gioco, il professio- nista rivela il segreto per tutelare un bene di rango superiore . Si rende a questo punto opportuno domandarsi come conciliare obbli- go di denuncia e obbligo al segreto professionale. Dalla suddetta rifles- sione sarà possibile applicare il me- desimo principio anche in tema di obbligo di testimonianza/informati- va all’Autorità. Nella mappa delle norme codicisti- che l’obbligo di denuncia trova col- locazione nel titolo relativo ai delitti contro l’Amministrazione della giu- stizia, agli articoli 361 e 362 del Codi- ce Penale, e 331 del Codice di Rito. L’articolo 622 del Codice Penale, inerente al segreto professionale, si colloca invece nel panorama degli ar- ticoli riguardanti la tutela della per- sona e della sua libertà. La collocazione delle norme nel Co- dice non è casuale, ma frutto di un’at- tenta analisi dei beni giuridici che le singole disposizioni si propongono di tutelare. Il Codice Penale predilige gli interessi collettivi a quelli indivi- duali ed è per questo che nei primi titoli del libro II si trovano elenca- te le fattispecie delittuose contro lo Stato, la sua Amministrazione, il suo Sistema giudiziario; seguono i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio. Si può concludere quindi che, se- guendo questa logica, per il medi- co-pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che abbia avuto no- tizia di un reato nell’esercizio o a cau- sa delle sue funzioni scatti l’obbligo di denuncia in virtù del suo rapporto privilegiato con la pubblica ammini- strazione, che pone in una posizione di minor rilievo il rapporto persona-
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