Toscana Medica - Settembre 2020

T OSCANA M EDICA 7 / 2020 27 testatina pillole di legge maturo colposo e l’acceleramento preterintenzionale del parto; 6. delitti di manomissione di ca- davere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere; 7. delitti contro la libertà indivi- duale: il sequestro di persona, la violenza privata, la minaccia ag- gravata e l’incapacità procurata mediante violenza; 8. delitti contro la famiglia: l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia. Nel caso quindi ad esempio di mor- te sospetta, quando non sia possibi- le precisarne la causa, è obbligo del medico informare l’Autorità giudi- ziaria per i necessari accertamenti. Al di fuori di tali fattispecie, la cui elencazione non deve tuttavia in- tendersi esaustiva, discende per- tanto che il medico non è tenuto a divulgare la notizia di reato e neppure obbligato a rendere testi- monianza/informativa all’Autorità prevalendo il contenuto precettivo dell’art. 622 del Codice Penale sul silenzio-segreto e quindi attuabile anche sotto il profilo dell’astensio- ne di cui all’art. 200 del Codice di Procedura Penale. Una menzione particolare merita di essere riservata alla fattispecie, non meno frequente nella pratica profes- sionale, in cui può trovarsi il sanita- rio allorquando l’Autorità inquirente chieda al medico curante informa- zioni in merito ai farmaci e alle tera- pie che nel tempo egli ha prescritto al suo assistito. Spesso il medico è del tutto inconsa- pevole della motivazione retrostante alla richiesta pervenutagli ignorando per quale fattispecie di reato l’Autori- tà effettui le indagini in tale direzione. Talvolta invece il medico viene reso edotto dall’Autorità della motivazione dell’indagine (ad esempio: omicidio colposo stradale conseguente all’inve- stimento di un pedone). Anche in questi casi si deve fare riferimento al momento causale dell’accertamento cosicché se detto fatto di reato non è stato riscontra- to direttamente dal medico, poiché viceversa lo stesso avrebbe l’obbligo potere accertativo di commissione di un reato, nel regime privatistico, ve- nendo meno tale “vicinanza” allo Sta- to, riacquista potenza il dispositivo di cui all’art. 622 del Codice Penale, esponendo pertanto il professionista a responsabilità più cogenti sotto il profilo della segretezza. Spetta quindi al sanitario accertare se il caso che ha richiesto il suo inter- vento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio . Sicuramente rientrano in tale categoria: 1. delitti contro la vita: l’omicidio volontario, colposo, preterinten- zionale (art. 575, 584, 589 del Codice Penale), l’omicidio del consenziente (art. 579 del Codice Penale), la morte conseguente ad altro delitto (art. 586 del Codice Penale), l’istigazione o l’aiuto al suicidio (art. 580 del Codice Pe- nale) e l’infanticidio (art. 578 del Codice Penale); 2. delitti contro l’incolumità indivi- duale: la lesione personale volon- taria (art. 582) e che determini uno stato di malattia superiore a 20 giorni (sono dunque escluse le lesioni lievissime e la percossa); la lesione personale colposa grave o gravissima solo quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; 3. delitti contro l’incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la sa- lute pubblica che espongano al pe- ricolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti; 4. delitti sessuali: la congiunzione carnale abusiva di pubblico uf- ficiale, gli atti osceni e l’incesto sono sempre perseguibili d’ufficio; inoltre la violenza carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto, la sedu- zione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge; 5. delitti di aborto: l’aborto colposo, l’aborto conseguente a lesione personale dolosa, l’aborto di don- na non consenziente, l’aborto di minore o di interdetta, l’aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto pre- per il rapporto/denuncia e, infine, il rapporto/denuncia è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa . Nell’ordinamento penale i reati si di- stinguono infatti in delitti e contrav- venzioni . I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art. 39 del Codice Penale): i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzio- ni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 del Codice Penale). I delitti sono in massima parte pre- visti e puniti dal libro II del Codice Penale, possono essere dolosi o col- posi e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni. Le contravvenzioni, invece, sono di- sciplinate sia dal libro III del Codice Penale sia da numerose disposizioni di leggi speciali e la loro peculiarità è che, di fatto, per la loro sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell’elemento sog- gettivo della colpa e/o del dolo (ad esempio la guida in stato di ebbrezza è un reato contravvenzionale [cfr. art. 186 del Codice della strada], per cui il soggetto che se ne rende reo viene condannato senza dover considerare la presenza del dolo o della colpa nel- la condotta posta in essere). È chiaro quindi che mentre nella professione pubblica il professionista ha un raggio di azione maggiormente ampio ricomprendendosi nella di- vulgazione della notizia di reato sia i delitti che le contravvenzione, nel regime privatistico tale raggio è più ristretto riguardando soltanto i delit- ti e quindi il perimetro di responsa- bilità ex art. 622 del Codice Penale riacquista una maggiore valenza nel bilanciamento degli interessi in gioco che stiamo esaminando come crite- rio di equilibrio fra obbligo alla divul- gazione e obbligo al segreto. Il principio è chiaro poiché mentre nel caso di dipendente “pubblico” la vicinanza all’Amministrazione della giustizia rende il professionista mag- giormente “libero” di esercitare il

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