Toscana Medica - Settembre 2020
7/2020 T OSCANA M EDICA 28 testatina pillole di legge neggiato a seguito della violazione della norma; • responsabilità disciplinare per vio- lazione degli obblighi deontologici sottostanti al Codice di apparte- nenza professionale. A tali gravi e ulteriori conseguenze se ne deve poi aggiungere un’ulteriore, parimenti grave, rappresentata dalla sempre maggior incidenza che l’or- dinamento riconosce alla tutela della privacy e della riservatezza, da ultimo con il GDPR 679/2016, il quale ha introdotto pesanti sanzioni ammini- strative a carico di chi viola con la sua condotta il divieto di divulgazione di dati sensibili fra i quali, ovviamente, rientrano quelli inerenti la salute. l.bianchini@lslex.com rio e delle garanzie di informativa al medesimo e/o al suo difensore. Certamente, la fattispecie qui ana- lizzata non rientra nel perimetro di tali garanzie e pertanto non potrà che prevalere, sempre nella logica del bilanciamento oggetto di anali- si, la prevalenza (e anzi l’operatività) dell’obbligo al segreto professionale a carico del sanitario. Le questioni analizzate nel loro complesso sub 1 e 2 non sono affatto di poco conto poiché il superamento dei limiti di cui all’art. 622 del Codi- ce Penale, oltre che comportare le sanzioni penali ivi previste, espone il professionista ad altre due gravi conseguenze: • responsabilità civile per il risarci- mento dei danni cagionati al dan- di denuncia o referto, la richiesta dell’Autorità inquirente (ancorché motivata dalla necessità di verificare il profilo di pericolosità dell’inda- gato/imputato o l’attendibilità della sua difesa) non può trovare accogli- mento da parte del sanitario, preva- lendo in tal senso la riservatezza e il segreto di cui all’art. 622 del Codice Penale; così come non potrà essere obbligato a rendere testimonianza piuttosto che informativa alla Poli- zia giudiziaria. Vale infatti la pena di ricordare che l’Autorità giudiziaria (e quindi la Polizia giudiziaria, quale manu mili- tari della stessa) ha l’onere di racco- gliere l’impianto probatorio a carico dell’indagato (o imputato) nel pieno rispetto dei limiti del contradditto- letti per voi a cura di Simone Pancani te, a persone capaci di avvicinarsi con garbo e curiosità a un mondo com- plesso e articolato. ti e di familiari, il defunto estensore dei fogli ritrovati in soffitta oppure forse anche il “trascrittore” Giorgio Pini? Scorrendo le pagine alla fine la domanda perde molta parte del suo significato perché appare assai pre- sto evidente che le vere protagoniste del libro sono proprio loro, la “bimbe rare, rarissime anzi uniche” che gli danno titolo e sostanza. La sofferenza profonda della ma- lattia neuropsichiatrica dell’infanzia raccontata con delicatezza e indub- bia competenza ci porta a conoscere protagoniste di storie cliniche di de- vastante gravità, circondate dalla di- sperazione di chi assiste, alla ricerca di una diagnosi complessa e in alcuni casi mai trovata. Le “bimbe” di Pini parlano a speciali- sti, istituzioni e anche, semplicemen- In una soffitta di una casa di una locali- tà di mare, tra le tantissime altre cose, viene trovata una cassetta di metallo contenente fotografie e fogli di appun- ti che, vedremo, rappresentano la sto- ria umana e soprattutto professionale del defunto proprietario, medico neu- ropsichiatra, dell’appartamento. Giorgio Pini, neuropsichiatra infan- tile specializzato in riabilitazione dell’età evolutiva, primario nella ASL Toscana Nord-Ovest, dopo aver letto tutto il materiale si prefigge il com- pito di trascriverlo e divulgarlo, ap- punto firmandosi nella prefazione il “trascrittore”. In un gioco di specchi che rimandano immagini e storie il lettore finisce per domandarsi chi sia il vero protagonista del libro, il dottor Lorenzo Lapi che ci parla in prima persona descrivendo storie di pazien- Bimbe rare, rarissime anzi uniche di Giorgio Pini Pezzini Editore (Viareggio)
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