Toscana Medica - Febbraio 2020

2/2020 T OSCANA M EDICA 14 testatina quali à e professione Anzitutto, per affrontare un tema, si deve muovere dalla sua defini- zione e per gli aspetti di cui ci si occupa conviene scegliere quello più tradizionale e divulgativo, che è quello di “Medicine Comple- addirittura sono noti l’esperienza e il crescente numero di prestazio- ni erogate dal presidio ospedaliero di Pitigliano; a dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, che l’utilità e anzi l’opportunità di prevedere CAM all’interno della metodologia dia- gnostico-terapeutica di ogni Piano Regionale è o dovrebbe ritenersi un dato ormai assunto. Che il loro impiego, d’altronde, deb- ba riservarsi a professionisti medici e che solo al medico competa di for- mulare la diagnosi successivamente alla quale si può/deve procedere alla forma più consona di trattamento, è dato altrettanto noto e consolidato, per cui sembra inutile e anacronisti- co ulteriormente insistervi. Indubbiamente non sembra poter essere contestato alcun tipo di ille- cito al medico che pratichi le CAM nei settori in cui è competente e sul- le prestazioni alle quali la letteratu- ra in materia riconosce una concreta possibilità di ottenere risultati sod- disfacenti, ovviamente ammesso che le pratichi con il consenso dell’aven- te titolo e senza privare lo stesso di trattamenti eventualmente e di- mostrativamente dotati di migliore rispondenza terapeutica. Ciò che conta, dunque, è che il trattamento, posta la diagnosi, sia correttamente indicato e la scelta libera e consape- vole sia concordata con l’Assistito previa assunzione di un consenso informato che, giova ricordarlo (e fi- nalmente), è per legge chiaramente reso obbligatorio e definito e ricom- Le Medicine Complementari e Alternative in Toscana sono in parte ricomprese fra le prestazioni del SSR. Sul piano medico-legale tali attività assumono particolare rilievo per i problemi connessi alla responsabilità professionale, ma soprattutto per l’obbligo di fornire un’informazione adeguata per finalità di consenso libero e consapevole alla prestazione. Parole chiave: Medicine Complementari e Alternative, responsabilità professionale, informazione, consenso al trattamento, aggiornamento corso di studi Le Medicine Complementari e Alternative: riflessioni medico-legali di Gian Aristide Norelli Gian Aristide Norelli Professore Ordinario in quiscienza di Medicina Legale, Università degli Studi di Firenze. Già Direttore UOC Medicina Legale, AUO Careggi mentari e Alternative, MCA (nella letteratura scientifica CAM, Com- plementary and Alternative Medi- cines ) (Raschetti R., Enciclopedia della Scienza e della Tecnica , Trec- cani 2007). Sul piano tecnico-scientifico, anzi- tutto, bisogna interrogarsi sulla va- lidità e sulla rispondenza scientifica dei diversi tipi di CAM all’interno dei differenti ambiti nosologici nei quali ne è indicato l’uso. La prova di tale scientificità è ormai nume- rosa e validata nella letteratura e anche nel riconoscimento che alle CAM conferisce il SSN, posto che sarebbe impensabile si ammettesse a livello pubblico la possibilità di accedere a trattamenti di cui non sia riconosciuta e approvata la va- lidità. Sul problema della rispon- denza scientifica, semmai, qualco- sa può dirsi, tenuto conto del fatto che come per le leggi scientifiche di copertura, che hanno per decen- ni contrassegnato l’assetto giuridi- co e giudiziario della responsabilità professionale medica, si è dovuto ammettere che si trattava di un mero artificio giudiziario, indotto dall’encomiabile, ma vana, ricerca di una certezza che in Medicina non è possibile perseguire, altret- tanto evidentemente occorre soste- nere per le CAM. Sulla lecita possibilità deontologi- co-giuridica di ricorrere alle CAM da parte dell’utente, non sembra poter- si argomentare un dubbio. Le CAM sono entrate a pieno titolo a far parte delle prestazioni del SSR in Toscana, numerosi sono gli studi/ambulatori in cui con lecita validità si praticano,

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