Toscana Medica - Gennaio 2020
1/2020 T OSCANA M EDICA 10 testatina quali à e professione Premessa Fin dalle origini della legislazione sanitaria italiana (la prima norma è l’art. 83 del Regolamento Generale Sanitario del 1901) per ottenere l’au- torizzazione all’apertura di una strut- tura sanitaria (ambulatorio, laborato- rio di analisi, casa di cura ecc.) è stata resa indispensabile la contestuale dichiarazione scritta di un medico di assunzione della responsabilità di Direttore Tecnico o Sanitario. La stessa prescrizione è ripetuta in epoca più recente dall’art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che, nel prevedere che le Regioni possa- no stipulare convenzioni con istitu- zioni sanitarie private, stabilisce che decreto ministeriale del 30/01/1998 sulle equipollenze, che elenca le di- scipline di: Igiene, Medicina del La- voro, Organizzazione dei Servizi Sa- nitari di base, Direzione Medica di presidio ospedaliero, Epidemiologia. Il medesimo articolo della legge re- gionale, tuttavia, prevede alcune ec- cezioni: ad esempio nelle strutture sanitarie monospecialistiche (ossia autorizzate per una sola branca spe- cialistica), le funzioni di Direttore Sanitario possono essere svolte an- che da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte. È prevista un’eccezione anche per le strutture odontoiatriche, di cui si tratterà in seguito. Compiti del Direttore Sanitario Sempre l’art. 11 della legge regionale n. 51/2009 dispone che il Direttore Gli autori analizzano i molteplici aspetti della complessa attività dei medici di Direzione Sanitaria nelle strutture private di ricovero e ambulatoriali alla luce della normativa regionale e nazionale e con riguardo anche all’ambito odontoiatrico. Parole chiave: Direttore Sanitario, strutture private di ricovero, legislazione, Regione Toscana Il Direttore Sanitario nelle strutture private di ricovero e ambulatoriali di Alberto Appicciafuoco, Maria Cristiana Ricci, Laura Ombroni Alberto Appicciafuoco Specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 1982, in Igiene e Medicina Preventiva nel 1986, in Direzione Sanitaria nel 1989, Direttore Sanitario della Struttura Privata Centro Oculistico Esente da gennaio 2018, Consigliere dell’OMCeO di Firenze per il triennio 2018-2020, Vicepresidente organizzativo ANMDO Nazionale 2015-2020 Maria Cristiana Ricci Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1994 e specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel 1999 presso l’Università degli Studi di Firenze, Direttore Sanitario Casa di Cura Villa delle Terme Presidio Falciani e Marconi Villa delle Terme SpA - Società del Gruppo Korian Laura Ombroni Direttore Sanitario di Valdisieve Hospital, componente del Gruppo Tecnico Regionale dei Verificatori, coordinatore dei direttori sanitari Aiop, master di secondo livello in direzione medica di presidio ospedaliero, da sempre interessata e coinvolta nei temi della organizzazione gestione e valutazione dell’attività ospedaliera dette istituzioni sanitarie sono sotto- poste al regime di autorizzazione e vigilanza di cui all’art. 43 della legge 833/1978 (legge istitutiva del SSN) e “devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personal- mente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera”. L’evoluzione legislativa in materia ha poi demandato alle Regioni la disciplina dell’autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato. In conclusione la struttura sanitaria privata si configura come impresa ai sensi degli artt. 2082 e segg. del Codi- ce Civile, ed è quindi caratterizzata da un’imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità im- prenditoriale (che fa capo al Titolare della struttura), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al Direttore Sanitario) e una re- sponsabilità di tipo professionale, che fa capo all’esecutore della prestazione (il medico o l’odontoiatra). Requisiti del Direttore Sanitario Nella Regione Toscana la materia è disciplinata dalla legge regionale n. 51 del 05/08/2009 e s.m.i. In particolare l’art. 11 di tale legge prevede che il Direttore Sanitario debba essere un medico in possesso della specializzazione in una delle di- scipline dell’area di sanità pubblica o equipollente, oppure aver svolto per almeno 5 anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. Per sapere quali sono le specializ- zazioni afferenti all’area di sanità pubblica, bisogna fare riferimento al
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