Toscana Medica - Gennaio 2020
T OSCANA M EDICA 1 / 2020 11 testatina qualità e prof sio e dendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. In caso di violazione la legge prevede sanzioni disciplinari da parte degli Or- dini (nei confronti del Direttore Sani- tario) e da parte dell’AGCOM (autori- tà per le garanzie nelle comunicazioni) nei confronti della struttura. Impegno orario del Direttore Sanitario L’impegno orario del Direttore Sa- nitario è disciplinato dall’art. 9 del Regolamento della Regione Toscana 79/R/2016, il quale prevede che per lo svolgimento delle funzioni di Diretto- re Sanitario o Tecnico sia garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie e attività. Per le strutture private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospe- daliero a ciclo continuativo nonché diurno per acuti e le strutture residen- ziali per la continuità ospedale territo- rio, la presenza del Direttore Medico è garantita dal lunedì al venerdì con il seguente impegno orario settimanale: • posti letto fino a 50: almeno 18 ore; • posti letto compresi tra 51 e 100: almeno 28 ore; • oltre 100 posti letto: tempo pieno. Per le strutture residenziali in fase post-acuta di riabilitazione funzionale, le strutture residenziali psichiatriche e le strutture terapeutiche per perso- ne con disturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo, la presenza del Di- rettore Tecnico è soggetta ai seguenti vincoli orari: • 12 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto fino a 60, eccetto le strutture terapeutiche per persone con di- sturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo che svolgono esclusiva- mente attività semiresidenziale e quelle residenziali con un nume- ro di posti letto inferiore a 30 ove non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura; • 18 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra 61 e 100. La presenza del Direttore Sanitario o Tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; la verifica e l’analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; la com- pletezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamen- to della struttura e vigila sulla condu- zione igienico-sanitaria. Fornisce disposizioni per la preven- zione delle infezioni correlate all’assi- stenza e controlla l’applicazione delle procedure redatte per le attività di ste- rilizzazione e disinfezione e lo smalti- mento dei rifiuti sanitari. È garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sani- tarie previste, riguardanti le prestazio- ni eseguite dalla struttura”. Responsabilità del Direttore Sanitario in materia di pubblicità sanitaria Il Direttore Sanitario assume le respon- sabilità che gli provengono dall’appar- tenenza all’ordinamento professionale e su tutto ciò che abbia rilevanza deon- tologica e riflessi sul decoro e la dignità professionale, compresa la pubblicità sanitaria. In tale ambito, ferme restando le norme di liberalizzazione introdot- te dall’art. 2 del decreto legge n. 223 del 04/07/2006 (cosiddetto “Decreto Bersani”) convertito in legge n. 248 del 04/08/2006 e dal DPR n. 137 del 07/08/2012, è comunque necessario che la pubblicità informativa sia fun- zionale all’oggetto, veritiera e corret- ta, senza violare l’obbligo del segreto professionale e senza essere equivoca, ingannevole o denigratoria. In proposito, l’art. 69 del Codice di Deontologia Medica attribuisce al Di- rettore Sanitario la responsabilità sulla correttezza del materiale informativo della struttura, che deve riportare il suo nominativo, come confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3467/2018. Inoltre la recente legge n. 145 del 30/12/2018 all’art. 1 comma 525 raf- forza i vincoli informativi, preveden- do che le comunicazioni pubblicitarie debbano contenere esclusivamente gli elementi funzionali a garantire la sicu- rezza dei trattamenti sanitari, esclu- Sanitario “cura l’organizzazione tecni- co-sanitaria della struttura sotto il pro- filo igienico-sanitario e organizzativo”. Il successivo regolamento di attua- zione adottato dalla Giunta Regio- nale Toscana (DPGR n. 79/R del 17/11/2016) entra più nel dettaglio e all’art. 8 prevede gli specifici compiti del Direttore Sanitario, distinguendo fra le strutture di ricovero e quelle ambulatoriali. Per le strutture di ricovero pubbliche e private, prevede che “il direttore sanitario svolge compiti e funzio- ni di direzione medica del presidio ospedaliero, in particolare: sviluppo e controllo della logistica degli am- bienti sanitari; tutela dell’igiene degli ambienti; coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri; gestione dei provvedimenti da ap- plicare in caso di malattie infettive diffusive; controllo delle infezioni ospedaliere; organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità; organiz- zazione e controllo dei servizi alber- ghieri e della ristorazione ospedalie- ra; gestione della documentazione clinica in relazione all’accettazione amministrativa dei pazienti ricove- rati; corretta conservazione della documentazione e consegna all’u- tente in caso di richiesta; supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispet- to dei tempi di trasmissione e della loro completezza; verifica e analisi orientata al miglioramento della do- cumentazione clinica; completezza delle informazioni di carattere sani- tario fornite all’utenza; adempimenti in materia di farmacovigilanza e at- tività relative alla polizia mortuaria previste dalle norme vigenti”. Per le strutture ambulatoriali, prevede che “il direttore sanitario favorisce l’in- tegrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure median- te il coordinamento e il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasver- sali di supporto, compresa la corretta conservazione della documentazione e consegna all’utente in caso di richiesta; il supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e mo- nitoraggio della correttezza dei dati,
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