Toscana Medica - Gennaio 2020

1/2020 T OSCANA M EDICA 12 testatina quali à e professione odontoiatrica (ad esempio sia un me- dico specialista in Igiene), deve essere nominato un responsabile per i servi- zi odontoiatrici iscritto all’Albo degli Odontoiatri. Rapporti con l’Ordine Professionale L’articolo 69 del Codice di Deontolo- gia Medica prescrive al Direttore Sa- nitario l’onere di comunicare “tempe- stivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventua- le rinuncia”. Inoltre, il comma 536 dell’art. 1 della legge 145/2018 dispone che tutte le strutture sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo dell’Ordi- ne territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa. In buona sostanza, quindi, il Direttore Sanitario deve es- sere iscritto all’Ordine della Provincia in cui ha la sede operativa la struttura presso la quale svolge la sua attività . Caso particolare delle Società tra Professionisti Nelle Società tra Professionisti non è richiesta la presenza della direzione sanitaria in quanto sono gli stessi pro- fessionisti titolari i responsabili, così come avviene per gli studi associati, in cui il socio professionista è sia il responsabile dell’attività che l’esecu- tore della prestazione. Eventuali soci di capitale non professionisti sono per legge minoritari e quindi non possono interferire sullo svolgimento dell’atti- vità professionale. cristiana.ricci@korian.it compenso del Direttore Sanitario non è codificato per cui vale la regola della libera contrattazione fra le parti, come in ogni ambito libero-professionale. In ogni caso resta cogente il principio contenuto nell’art. 54 del Codice di Deontologia Medica, secondo il qua- le l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà e alla complessità dell’o- pera professionale. Inoltre, sempre l’art. 54 del Codice ri- corda l’obbligo legale e deontologico di avere un’idonea copertura assicu- rativa per responsabilità civile verso terzi connessa all’attività professionale. Per le strutture private di ricovero, un parametro di riferimento può essere rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aiop. Particolarità per il settore odontoiatrico L’art. 11 della legge regionale n. 51/2009 prevede che nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche le funzioni del Direttore Sanitario possa- no essere svolte anche da un laureato in Odontoiatria (ovviamente iscritto all’Albo degli Odontoiatri). Tuttavia la legge n. 124 del 29/08/2017 ha previsto l’obbligo per le strutture odontoiatri- che private di dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’Albo degli Odon- toiatri, facendo diventare obbligatorio ciò che la Regione Toscana aveva pre- visto come possibilità, aggiungendo inoltre che è possibile svolgere questo incarico in una sola struttura. Inoltre, la medesima legge stabilisce che nelle strutture polispecialistiche presso le quali è esercitata anche l’O- dontoiatria, ove il Direttore Sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività base al volume dell’attività svolta e co- munque per almeno il 25% delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura. La funzione del Diret- tore Sanitario o Tecnico è comunque assicurata per tutto l’arco della settima- na, anche attraverso la contattabilità, al fine di garantire il tempestivo inter- vento decisionale in caso di necessità. La normativa della Regione Toscana non prevede un limite allo svolgimen- to delle funzioni di direzione sanitaria presso più strutture, fermo restando che comunque deve essere garantito il rispetto dell’orario minimo di cui sopra presso ciascuna struttura. Tutto ciò tro- va però un limite per le strutture odon- toiatriche, di cui si tratterà in seguito. Incompatibilità L’art. 9 del Regolamento Regionale n. 79/R/2016 al comma 4 stabilisce che la funzione di Direttore è incompatibi- le con la qualifica di proprietario, com- proprietario, socio o azionista della so- cietà che gestisce la struttura sanitaria. Tuttavia, il successivo comma 5 stabili- sce che tale incompatibilità non opera per le strutture ambulatoriali mono- specialistiche, per le quali è quindi consentito al proprietario della struttu- ra di assumere anche la direzione sani- taria, se in possesso dei requisiti. Inoltre, è evidente che il medico titolare di eventuali altri rapporti di lavoro, pub- blici o privati, in regime di dipendenza o di convenzione, dovrà valutare la sus- sistenza di cause di incompatibilità con la funzione di Direttore Sanitario, sulla base del proprio contratto di lavoro. Compenso A seguito dell’abolizione del Tariffario, disposta dal decreto legge 223/2006, il SITO INTERNET DEDICATO A TOSCANA MEDICA È attivo e online il sito internet che l’Ordine di Firenze dedica interamente a “Toscana Medica”, la prestigiosa rivista fondata nel 1983 da Giovanni Turziani, che adesso si presenta ai lettori anche con questa nuova “veste”: un sito tematico che raccoglie gli articoli pubblicati su ogni numero della rivista, organizzati in rubriche e facilmente consultabili, stampabili, linkabili e ricercabili per diverse chiavi di ricerca. Ovviamente non manca l’offerta della rivista “per intero”, in formato PDF o sfogliabile, con la veste grafica identica all’originale cartaceo, che può essere consultata a video, salvata in locale o stampata. Tutti i nostri lettori sono invitati a consultare il sito www.toscanamedica.org del quale si auspica che verranno apprezzate la facile fruibilità (è ottimizzato anche per tablet e smartphone) e la chiarezza della struttura e dei contenuti. Naturalmente in attesa di suggerimenti e idee migliorative, che saranno le benvenute! Info: a.barresi@omceofi.it

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