Toscana Medica - Luglio-Agosto 2020

6/2020 T OSCANA M EDICA 26 testatina quali à e professione ne da qualsiasi ufficio attinente alla tutela. Un aspetto molto interessante dell’articolo 583- bis è il carattere di extraterritorialità: le disposizioni ap- pena esplicate sono applicabili infatti anche qualora il reato sia commesso all’estero da cittadini italiani o da stranieri residenti in Italia e anche se eseguito su cittadini italiani o su stra- nieri residenti in Italia. L’articolo 583- ter introduce una pena accessoria applicabile solo nei confronti degli esercenti le profes- sioni sanitarie: questa consiste in un’interdizione dalla professione per un periodo di durata variabile da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni. Sono perseguibili d’ufficio i pubblici ufficiali e coloro che hanno il com- pito di fornire un pubblico servizio in enti e istituzioni pubbliche qua- lora violino il dovere di segnalazione (artt. 361 e 362). È punito inoltre ai sensi dell’articolo 365 chi violi l’ob- bligo di referto: ovvero chi, eserci- tando la propria professione sanitaria oppure prestando la propria assisten- za o opera, ometta o ritardi la comu- nicazione alle autorità di situazioni che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio, a eccezione del caso in cui tale segna- lazione rischi di esporre il paziente a procedimento penale. lucreziacatania@yahoo.it le ragazze adolescenti affrontano il più alto rischio di violenza di gene- re. Centinaia di milioni di ragazze in tutto il mondo sono ancora soggette al matrimonio infantile e alle Muti- lazioni Genitali Femminili, anche se entrambi sono stati riconosciuti a li- vello internazionale come violazioni dei diritti umani. È fondamentale che la presa in ca- rico di pazienti così speciali sia mul- tidisciplinare, competente, rispettosa e sensibile. Solo così potremo curare in modo efficace le donne già muti- late e fare una prevenzione primaria accurata nelle loro bambine. L’Italia, attraverso la Legge 7/2006, ha introdotto nel Codice penale gli articoli 583- bis e 583- ter . Il primo dei due articoli vieta “a chiunque, in assenza di esigenze te- rapeutiche” non solo ogni tipologia di mutilazione genitale femminile ri- conosciuta, ma anche “qualsiasi altra pratica che causa effetti dello stesso tipo o malattie psichiche o fisiche”. La pena prevista per questi reati va- ria da 3 a 12 anni, ma è diminuibile fino a ⅔ se le mutilazioni sono di lieve entità ed aumentabile di ⅓ nel caso in cui le operazioni siano commesse a scopo di lucro o a danno di un mi- nore. Nel caso in cui il fatto sia com- messo da un genitore o da un tutore legale, la condanna comporta rispet- tivamente anche la perdita della re- sponsabilità genitoriale e l’interdizio- MGF) sono state mutilate da perso- nale sanitario. Questa percentuale è doppia nelle bambine rispetto alle adolescenti, indicando una crescita nella medicalizzazione della pratica (UNICEF 2020). Oltre ai danni fisici e psicologici che possono affliggere donne e bambine con MGF, è da segnalare che la MGF è, in tutte le società in cui si verifica, una manifestazione di disuguaglianza di genere radicata in cui le disparità di genere iniziano già nell’infanzia. Dal report UNICEF 2020: “Sebbe- ne le bambine abbiano un tasso di so- pravvivenza più elevato alla nascita e le ragazze che riescono a frequentare la scuola tendano ad avere risultati su- periori ai ragazzi in tutti i Paesi in cui sono disponibili dati, l’inizio dell’ado- lescenza può portare ostacoli signifi- cativi al benessere delle ragazze. Le norme di genere e la discriminazione aumentano il rischio di gravidanze indesiderate, AIDS e malnutrizione. Soprattutto in situazioni di emergen- za e in luoghi in cui le mestruazioni rimangono tabù, le ragazze sono ta- gliate fuori dalle informazioni e dalle forniture di cui hanno bisogno per rimanere in salute e al sicuro. Nella sua forma più insidiosa, la disugua- glianza di genere diventa violenta. Circa 1 su 20 ragazze di età compre- sa tra 15 e 19 anni – circa 13 milio- ni – ha avuto rapporti sessuali forzati. In tempi sia di pace che di conflitto,

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