Toscana Medica - Ottobre 2020

T OSCANA M EDICA 8 / 2020 19 testatina qualità e prof sio e Nel caso del medico, la responsabi- lità penale per colpa deriva da tre principali ipotesi: 1. condotte commissive (avere fatto qualcosa che non si doveva fare); 2. condotte omissive (non aver fatto qualcosa che si doveva fare); 3. posizione di garanzia (protezione e controllo). Cosa sia letteralmente un’omissione è evidente a tutti; meno evidente è però il senso giuridico: si dice di un’azione che non è stata posta in essere ed era invece dovuta in applicazione di una qualche regola avente valenza caute- lare, che cioè avrebbe determinato un esito più favorevole, rispetto all’e- vento avverso verificatosi. La causalità omissiva comporta quindi la formula- zione di un’ipotesi (detta controfat- tuale): cosa sarebbe accaduto se… La posizione di garanzia è invece un costrutto giuridico che si fonda sul- la disposizione dell’art. 40, c. 2 del Codice penale che recita: “ Non im- pedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a ca- gionarlo ”. La giurisprudenza identi- fica in capo al medico, nel rapporto con il paziente, una posizione di ga- ranzia articolata in tre distinte aree: 1. affidamento della persona alle sue cure, incluso il dovere di un corretto esercizio della profes- sione in senso tecnico (perizia, diligenza, prudenza, rispetto del- le norme, incluse le disposizioni deontologiche) al livello richiesto (uno specialista ha un dovere più stringente in ragione della specifi- ca competenza); 2. controllo dei pericoli connessi al processo di cura; 3. adempimento, in uno con la strut- tura, del cosiddetto “ contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazio- ne complessa, che non si esaurisce Il Codice penale punisce a titolo di omicidio colposo (art. 589) chiunque causi, per colpa, la morte di qualcu- no; l’evento colposo è definito come “ contro l’intenzione ”, quando il fatto, “ anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica per negligen- za o imprudenza o imperizia, o inos- servanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ” (art. 43). nella effettuazione delle cure me- diche e di quelle chirurgiche…, ma si estende ad una serie di altre prestazioni ” (Cass. IV Sez. Pen., n. 23661/13). Il primo dovere non necessita di par- ticolari spiegazioni, se non per il fatto che dottrina e giurisprudenza richie- dono al medico il massimo livello possibile di prestazione, pur con ri- guardo alle condizioni organizzative in cui egli opera. Ci riferiamo es- senzialmente a questioni di diagnosi e/o terapia, incluso il monitoraggio dell’efficacia e degli effetti collatera- li, che in psichiatria possono essere particolarmente significativi. Il secondo e il terzo, invece, sono meno evidenti, ma risultano tra loro connessi e proprio nel caso delle pa- tologie psichiatriche si evidenziano nell’impatto sulla pratica professio- nale: dove c’è un pericolo evidente, il medico deve intervenire, sia con- sigliando il paziente sia agendo in modo diretto, nei limiti consentiti dalle norme, dalla deontologia e dal- le condizioni organizzative. I principali casi che si possono pre- sentare nelle strutture della salute mentale sono: • prevenzione degli agiti autolesivi; • trattamento sanitario obbligatorio, con specifico riferimento alla con- tenzione; La responsabilità penale per colpa medica deriva da tre principali ipotesi: condotte commissive, condotte omissive, posizione di garanzia. I principali casi nelle strutture della salute mentale sono la prevenzione degli agiti autolesivi e lesivi verso terzi, il TSO, con specifico riferimento alla contenzione (che non è considerata atto terapeutico) e il monitoraggio della terapia farmacologica. È anche molto rilevante la valutazione della responsabilità concorrente, di natura organizzativa, della struttura. Parole chiave: responsabilità penale del medico, salute mentale responsabilità della struttura sanitaria Profili di responsabilità penale nell’ambito della salute mentale di Daniela Lepore, Paolo Del Guerra Daniela Lepore Direttore SOS Medicina Legale Empoli, Azienda USL Toscana-Centro Paolo Del Guerra Dirigente medico Dipartimento Prevenzione, ASL Toscana-Centro, Empoli

RkJQdWJsaXNoZXIy NTA4Njg=