Toscana Medica - Ottobre 2020

8/2020 T OSCANA M EDICA 24 testatina pillole di legge le in capo al medesimo, conseguen- te alla propria anamnesi, laddove la stessa non venga condotta in modo approfondito avendo anche riguar- do alla “ storia clinica ” del paziente, causalmente indirizzata a verificare ogni patologia potenzialmente atta a limitare la piena capacità di inten- dere e volere del soggetto e financo indagatoria circa l’assunzione di me- dicinali che abbiano rilevanza nella cura di malattie invalidanti la psiche o il sistema neurologico. Ciò che invece può destare preoc- cupazioni nel medico di base è la circostanza che il medesimo, avendo spesso in cura il paziente per un lun- go periodo di tempo successivo alla certificazione di idoneità originaria- mente rilasciata ai fini della conces- sione del porto d’armi, venga inci- dentalmente a conoscenza (proprio per il rapporto di fiducia instaurato negli anni) di un’intervenuta dimi- nuita capacità cognitiva del paziente stesso il quale, ad esempio per una sopraggiunta patologia di decadi- mento cognitivo, si trovi costretto all’assunzione di farmaci (talvol- ta prescritti dallo stesso medico di base), che ne minino consistente- mente le proprie ordinarie funzioni psico-fisiche. In tali circostanze l’interrogativo del professionista potrebbe essere: “ avendo in passato certificato l’ido- neità di Tizio ai fini del rilascio del porto d’armi ed apprendendo oggi di una intervenuta patologia invalidan- te sotto il profilo cognitivo a carico di Tizio, ho un obbligo di segnalare det- ta circostanza all’Autorità? Qualora omettessi di farlo e Tizio commettesse un grave delitto con l’uso delle armi in suo possesso, posso temere qualche responsabilità a mio carico? ”. Riportando su un piano più squisi- tamente giuridico detto legittimo interrogativo, si tratta di verificare se, in una logica di bilanciamento degli interessi protetti dall’ordina- mento, deve prevalere l’obbligo in capo al medico al segreto , previsto dall’art. 622 c.p. che prescrive il divieto di non rivelare senza giusta causa una notizia riservata appre- sa in coincidenza dello svolgimen- to della professione, ovvero debba darsi precedenza, e quindi maggior valore, all’obbligo di segnalazione alla Pubblica Autorità di un fatto (ovvero l’insorgenza di una patolo- gia fortemente incompatibile con il possesso di un’arma in capo ad un soggetto già in passato certificato dallo stesso medico come “idoneo” a richiederne il porto) onde preveni- re/scongiurare gravi delitti contro la persona astrattamente ipotizzabili. Ai fini del corretto inquadramento del quesito merita analizzare una fattispecie passata al vaglio della Corte di Cassazione penale (sez. IV n. 4107 del 12.11.2008). Il giudice di legittimità ha avuto modo di circoscrivere la condotta nel concorso colposo ritenendola Il rilascio del porto d’armi rappresenta un momento di particolare delicatezza nel rapporto medico/paziente a livello di medicina generale. Dubbi e domande di grande interesse e utilità. Parole chiave: responsabilità medica, medicina generale, porto d’armi, certificato anamnestico La responsabilità del medico di base in tema di certificazione anamnestica finalizzata al rilascio del porto d’armi di Leonardo Bianchini Leonardo Bianchini Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze e delle Giurisdizioni Superiori, opera nell’ambito del diritto civile e amministrativo. Nel civile presta assistenza e consulenza in tema di responsabilità nell’esercizio delle attività professionali del settore sanitario. Nel diritto amministrativo presta assistenza e consulenza nelle procedure di appalti, concorsi pubblici, responsabilità contabile Un quesito dagli effetti molto deli- cati che un medico di base (conven- zionato con il Sistema Sanitario Na- zionale) si può porre è inerente al suo profilo di responsabilità dinanzi al rilascio di un certificato anamne- stico che un suo assistito può richie- dergli ai fini dell’ottenimento del porto d’armi. Ciò che più può preoccupare il professionista non può certamen- te essere quanto lo stesso certifica nel momento istantaneo nel quale effettua la propria visita accertan- dosi in modo veritiero, per scienza e coscienza, del pieno stato di ido- neità dell’assistito. Si dà infatti per scontato che il medico non possa mai sottovalutare ogni rischio pena-

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