Toscana Medica - Ottobre 2020
T OSCANA M EDICA 8 / 2020 25 testatina pillole di legge dico militare che, all’esito della vi- sita e in base alla documentazione prodotta, rilasciava il certificato di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza per il porto d’armi che veniva successivamente rila- sciata dalla Questura; • entrambi i medici, lo psichiatra e il medico militare venivano quin- di rinviati a giudizio e sia in pri- mo grado che in appello venivano condannati per i reati di omicidio colposo e lesioni plurime; • secondo il primo giudice (e anche per il giudice di appello) entrambi gli imputati avevano infatti contri- buito a cagionare gli eventi con la loro condotta gravemente colposa. Gli imputati dovevano rispondere dell’evento non già a titolo di con- corso colposo nel delitto doloso del responsabile (per altro suici- datosi) ma a titolo proprio aven- do posto in essere una condotta che aveva avuto influenza decisiva nella determinazione degli eventi che dovevano anche essere ritenu- ti prevedibili ed evitabili. Inoltre, secondo il primo giudice, le even- tuali condotte colpose di chi aveva poi rilasciato il porto d’armi non avevano interrotto il rapporto di causalità tra la condotta degli im- putati e l’evento, così come questa interruzione non poteva ritenersi esistente in relazione alla posizio- ne del medico psichiatra per la successiva condotta colposa del medico militare. La Cassazione con la sentenza ri- chiamata confermava la bontà del ragionamento dei giudici di merito, richiamando quindi il principio in forza del quale è ravvisabile nella condotta colposa dei professionisti medici un concorso diretto e pro- prio nella causazione dell’evento di reato consumato con l’uso di armi autorizzate al porto in capo a sog- getto ab origine inidoneo alla licen- za per il suo stato di salute. La descrizione del fatto connesso alla sentenza fissa alcuni spunti di riflessione dai quali deve trarsi la conclusione e quindi la risposta al quesito oggetto di indagine nel pre- sente articolo. sottoposizione a terapie farmaco- logiche di vario tipo senza effetti positivi tanto che, in tre occasio- ni, aveva tentato il suicidio. In diverse occasioni era stato anche ricoverato presso ospedali e clini- che private; • ancora e in un successivo periodo il responsabile era stato in cura presso un medico che gli aveva somministrato un medicinale con- tenente un principio attivo ( ser- tralina ) che inizialmente si era rivelato efficace; • sempre successivamente la si- tuazione del paziente si era però nuovamente aggravata tanto che, in un periodo successivo, lo stesso si era reso responsabile di fatti di violenza, di minacce, danneggia- menti e altri episodi che confer- mavano l’esistenza di una patolo- gia psichiatrica; • nonostante tali evidenti patolo- gie, dopo essersi informato pres- so un’agenzia specializzata per l’ottenimento di documenti e licenze, il soggetto si recava dal proprio medico di fiducia chie- dendogli di redigere (su apposito modulo) il certificato anamne- stico richiesto per il rilascio di una licenza di porto di fucile a uso sportivo. Il medico rifiutava di rilasciare il certificato preci- sando di non essere in grado di valutare le condizioni cliniche del paziente e lo stesso si recava quindi dal suo psichiatra, il quale invece rilasciava un certificato di sana e robusta costituzione fisica, oltre a un certificato anamnesti- co redatto, nella parte espositi- va, con grafia diversa da quella con cui era stata redatta la fir- ma, indicante un numero errato della Asl di appartenenza, e alla correzione della data, indicando inoltre che il paziente non face- va uso di sostanze psicoattive ma, contemporaneamente, indicava l’uso di ansiolitici e, infine, dava atto dell’assenza di malattie inci- denti sulla capacità di intendere e di volere; • ottenuti i due certificati il respon- sabile si presentava dinanzi al me- configurabile anche rispetto al delit- to doloso, sia nel caso in cui la con- dotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti sia in quello del- la cooperazione colposa purché, in entrambi i casi, il reato del parteci- pe sia previsto dalla legge anche nel- la forma colposa e nella sua condot- ta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto do- loso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso colposo dei medici che avevano consentito il rilascio del porto d’armi a un paziente affetto da gravi problemi di ordine psi- chico , nei delitti dolosi di omicidio e lesioni personali commessi dal pa- ziente il quale, dopo aver conseguito il porto d’armi, aveva con un’arma da fuoco colpito quattro passanti, ucciso la propria convivente e una condomi- na, e infine si era suicidato. Lo schema sopra evidenziato sem- bra gettare un consistente “carico” in capo al professionista sanitario ma, come ogni sentenza, non si può prescindere dall’esaminare la con- creta fattispecie oggetto di giudizio per gradarne gli effetti sostanziali e astrarre dal principio enunciato gli effetti concreti applicati al quesito oggetto di indagine nel presente articolo. La fattispecie oggetto di decisione dei giudici di legittimità ha infatti esaminato i seguenti fondamentali aspetti: • dalle indagini condotte dalle Autorità nell’immediatezza del fatto di sangue emergeva che il responsabile aveva manifestato da tempo una grave sofferen- za psichica ; all’atto della visita medica per il servizio milita- re , era stata formulata la diagno- si di “ personalità fragile e tratti schizoidi ” e successivamente un “ disturbo ossessivo compulsivo ” . Il soggetto era stato in cura pres- so diversi medici psichiatri con
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