Toscana Medica - Ottobre 2020
8/2020 T OSCANA M EDICA 26 testatina pillole di legge possesso di un’arma da fuoco ma, d’altro canto, non ha l’assoluta cer- tezza che invece ciò corrisponda alla realtà (magari perché i figli o che l’Autorità per altre vie e per altri motivi hanno fatto revocare il porto d’armi o questo è stato già revocato per ordine dell’Autorità); • il medico di base non ha contezza né tantomeno conclamata eviden- za che nel momento in cui visita il paziente e accerta il mutato stato di salute mentale si stia consuman- do a opera del paziente stesso un delitto perseguibile d’ufficio tale da obbligare il medesimo a emet- tere un referto volto a segnalare all’Autorità il fatto di reato. Eseguito pertanto il corretto bilan- ciamento degli interessi da tutelare è senz’altro possibile affermare che nel caso di specie debba quindi prevale- re l’obbligo al segreto da parte del medico di base, nel pieno rispetto, oltre che dell’art. 622 c.p., anche del- le normative in materia di riservatez- za e privacy e, non ultimo, del codice deontologico. l.bianchini@lslex.com Ciononostante gli stessi medici, per mezzo di una condotta omissi- va di rilevante gravità rappresenta- ta, quanto allo psichiatra, oltre che da una non corretta indagine dello storiografico sanitario del pazien- te anche dall’alterazione materiale del certificato dallo stesso rilasciato, non avevano impedito al soggetto di ottenere il rilascio del porto d’armi. Nel caso di specie viceversa sia- mo ad analizzare una questione di tutt’altra natura e incidenza ogget- tiva posto che: • il medico ha rilasciato a suo tempo un certificato anamnestico al pro- prio paziente accertando in quel determinato momento storico la sua perfetta idoneità psico-fisica; • successivamente, e in un tem- po dilatato rispetto alla certi- ficazione iniziale , quello stesso sanitario, per il fatto di essere a tutt’oggi il medico di base del me- desimo paziente, apprende di un suo decadimento cognitivo; • il medico di base può avere il dubbio che nel frattempo il pa- ziente abbia ancora la licenza di porto d’armi attiva e sia ancora in Detti punti sono così riassumibili: 1. lo stato patologico del paziente era preesistente e conclamato già al momento della prima visita con- dotta dallo psichiatra e successiva- mente avallata dal medico militare; 2. detto stato patologico era pre- gresso e radicato nello storiogra- fico sanitario del paziente; 3. sempre, detto stato aveva mani- festato un’apparenza oggettiva laddove associato all’uso di far- maci specifici; 4. le certificazioni rilasciate dal me- dico psichiatra erano state rite- nute alterate quanto alla forma e al contenuto. È di tutta evidenza che i punti es- senziali evidenziati, laddove corret- tamente osservati dai sanitari, sa- rebbero stati perfettamente idonei a verificare le condizioni psico-attitu- dinali del paziente e che una corret- ta indagine da parte dei medesimi, ancor più dovuta ai fini del rilascio di una certificazione di cotanta importanza e pericolosità sociale, avrebbe fatto facilmente emergere l’inidoneità del paziente a poter am- bire al rilascio del porto d’armi. CONVEGNI E CONGRESSI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FIRENZE LA SINDROME FIBROMIALGICA NELLA VISIONE INTEGRATA venerdì 18 dicembre 2020 - 15.00-18.25 crediti ECM: 4,5 Il giorno venerdì 18 dicembre 2020 con orario 15.00-18.25 l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze propone in formato webinar il corso ECM dal titolo La sindrome fibromialgica nella visione integrata Per iscriversi e accedere al corso cliccare sul seguente link : https://fad.mcrconference.it/course/view.php?id=33 Per qualunque necessità di Helpdesk supporto tecnico si segnalano i seguenti recapiti: Ufficio informatico MCR - Cesare Cerpi: tel. 0554364475 - informatica@mcrconference.it Ufficio Congressi MCR - Livia Ferrandina: tel. 393 8228378 - lf@mcrconference.it
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