Toscana Medica - Aprile-Maggio 2021
T OSCANA M EDICA 4 / 2021 73 testatina qualità e prof sio e le come caso confermato di COVID-19. Questa definizione è in linea con il flusso informativo del sistema di sor- veglianza nazionale COVID-19 che si basa sulla raccolta dei casi confermati dai laboratori di riferimento regionali con test molecolari di SARS- CoV-2 e tra i quali si segnalano i decessi. Per la definizione di caso confermato di CO- VID-19 si rimanda alla sezione “Caso confermato di COVID-19”; 2. presenza di un quadro clinico e stru- mentale suggestivo di COVID-19. La definizione di quadro clinico com- patibile è di pertinenza del medico che certifica le cause di morte (curante o necroscopo). Si ricorda che i Centers for Disease Control and Prevention sta- tunitensi ( https://www.cdc.gov/coro- navirus/2019-ncov/symptoms-testing/ symptoms.html ) hanno identificato i seguenti sintomi come tipici dell’in- fezione COVID-19: Febbre, Tosse, Dispnea, Brividi, Tremore, Dolori mu- scolari, Cefalea, Mal di gola, Perdita acuta di olfatto o gusto; 3. assenza di una chiara causa di morte di- versa dal COVID-19 o comunque non riconducibile all’infezione da SARS- CoV-2 (per esempio trauma). Ai fini della valutazione di questo cri- terio, non sono da considerarsi tra le chiare cause di morte diverse da CO- VID-19 le patologie preesistenti che possono aver favorito o predisposto a un decorso negativo dell’infezione. Una patologia preesistente è definita come qualsiasi patologia che abbia preceduto l’infezione da SARS-CoV-2 o che abbia contribuito al decesso pur non facendo parte della sequenza di cause che han- no portato al decesso stesso. Per esem- pio, sono patologie preesistenti il can- cro, le patologie cardiovascolari, renali ed epatiche, la demenza, le patologie psichiatriche e il diabete; 4. assenza di periodo di recupero clinico completo tra la malattia e il decesso. Per periodo di recupero clinico com- pleto deve intendersi la documentata completa remissione del quadro cli- nico e strumentale dell’infezione da Sars-CoV-2. Definizione di decesso per COVID-19 probabile o sospetto Ai fini della certificazione di decesso per COVID-19, è possibile classificare un decesso come dovuto a infezione CO- VID-19 probabile o sospetta, sulla base dei seguenti criteri. Decesso per COVID-19 probabile Decesso occorso in un paziente definibile come caso probabile di COVID-19. Devo- no essere inoltre rispettati tutti i punti da 2 rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test ). Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e ano- smia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’iso- lamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virolo- gi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosi- tà può essere prolungato). Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; • oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negati- vo effettuato il decimo giorno. Si raccomanda di: • eseguire il test molecolare a fine qua- rantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di compli- canze; • prevedere accessi a test differenziati per i bambini; • non prevedere quarantena né l’ese- cuzione di test diagnostici nei contatti stretti di caso (ovvero quando non vi sia stato alcun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successiva- mente positivo a eventuali test diagno- stici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda oppor- tuno uno screening di comunità; • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing ”. DEFINIZIONE DI DECESSO PER COVID-19 O CON COVID-19 Definizione di decesso per COVID-19 Per definire un decesso come dovuto a COVID-19, devono essere presenti tutti i seguenti criteri : 1. decesso occorso in un paziente definibi- sintomatologia clinica presentata. Il sogget- to clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecu- tivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. La definizione di eliminazione ( clearance ) del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV- 2 rilevabile nei fluidi corpo- rei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di malattia sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. Per il soggetto asintomatico, si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’RNA virale è attualmente data dall’esecuzione di due test moleco- lari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, aventi entrambi esito negativo. Il Comitato Tecnico-Scientifico racco- manda che queste definizioni siano dif- fusamente e omogeneamente adottate da tutte le Regioni”. Circolare del Ministero della Salute su COVID-19: indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena “ L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena , invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia conta- giosa, con l’obiettivo di monitorare l’even- tuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. In considerazione dell’evoluzione della si- tuazione epidemiologica, delle nuove evi- denze scientifiche, delle indicazioni pro- venienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico-Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valuta- zione relativa a quanto in oggetto precisato: Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rien- trare in comunità dopo un periodo di isola- mento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test ). Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate posi- tive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono
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