Toscana Medica - Novembre-Dicembre 2021

T OSCANA M EDICA 8 / 2021 13 testatina qualità e prof sio e L’articolo 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24 Questo articolo ha recepito l’imposta- zione proposta dalla Commissione: • “I. La struttura sanitaria o socio- sanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria ob- bligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, an- che se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose e colpose”. • “III. L’esercente la professione sani- taria di cui ai commi I e II risponde del proprio operato ai sensi dell’ar- ticolo 2043 del Codice Civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Omissis …”. Con questa riforma ci siamo anche uniformati al consensus europeo come auspicato dalla Corte di Stra- sburgo: il superamento dell’istituto del contatto sociale ne è un chiaro esempio se la stessa Cassazione af- fermava esplicitamente che si trat- tava di un “ frutto esclusivo della ela- borazione giurisdizionale italiana a fronte di una riconduzione per tutti gli altri stati […] della responsabilità del medico ospedaliero nell’ambito extracontrattuale o per tort” (Cass. n. 14320/2004). Si vuole così spostare il baricentro della responsabilità dal singolo ope- ratore, personalmente, all’organiz- zazione nella quale questi è inserito, non solo con rapporto di lavoro su- bordinato ma anche con un’ampia previsione di responsabilità ex arti- coli 1218 e 1228 del Codice Civile come specificato nell’articolo 7: “an- che se scelti dal paziente o per pre- stazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovve- ro nell’ambito di attività di sperimen- tazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraver- so la telematica ”. La riforma, dunque, ha prefigurato un sistema definito del doppio bi- nario con responsabilità autonome e diverse : mentre la responsabilità del professionista sanitario rimane circo- concreto e nell’immediato, senza necessità di una specifica previsione normativa che la renda obbligatoria, tardiva, complessa, con ingiusti au- tomatismi sanzionatori. La responsabilità da contatto sociale Nel secondo profilo considerato la Commissione era stata chiara nell’esplicitare le ragioni che in- ducevano a superare l’istituto in- trodotto dalla giurisprudenza della responsabilità da contatto sociale che aveva appesantito sotto più profili la responsabilità personale del sanitario cosiddetto strutturato, soprattutto gravandolo di un onere probatorio prima non previsto. La Commissione così motiva la sua posizione difforme dal consolidato orientamento della Cassazione: “ il modello italiano, nella configurazio- ne che era andata via via assumendo, differiva dalla gran parte degli altri modelli degli altri ordinamenti dei Paesi membri dell’Unione Europea. Questi modelli distinguono in modo netto le posizioni della struttura sa- nitaria da quella dell’esercente la professione medica, perché tengo- no conto del fatto che la struttura sanitaria offre un servizio articolato, comprensivo di ospitalità, di servizi, della fornitura di farmaci e di stru- menti medici, di terapie principali e collaterali, ed è, pubblica o priva- ta che sia, un’impresa […] mentre l’esercente la professione sanitaria svolge un’attività intellettuale […] da qui l’opportunità di una cor- rezione di rotta che le modifiche apportate dalla legge n. 189/2012 avrebbero voluto apportare […] la struttura sanitaria […] risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile […] mentre l’eser- cente la professione sanitaria ri- sponde ex articolo 2043 del Codice Civile ”. Si propone, in sostanza, il ritorno alla meno gravosa responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del Codice Civile rispetto a quella della responsabilità contrattuale ex articoli 1218 e 1228 del Codice Ci- vile preferita negli ultimi anni dalla Cassazione. entrata in vigore la legge, non sono state ancora emanate le norme di attuazione; plurime, e forse non ca- suali, sono le ragioni prospettabili che sottendono queste inerzie. Non solo, ma si è voluto introdurre, un meccanismo perverso per cui il sanitario cosiddetto strutturato, cioè inserito in un contesto organizzati- vo, verrebbe comunque coinvolto nella sua progressione in carriera in conseguenza di un esito infausto di questa controversia: proprio l’op- posto della logica preventiva del ri- schio che si voleva scongiurare. An- che a prescindere dalla circostanza notoria che si tratta di attività ove, in molti casi, il rischio è molto elevato perché la scienza medica non è una scienza esatta e tali eventi avversi hanno un indice di frequenza nor- malmente di gran lunga superiore ad altre attività professionali, è stato previsto un meccanismo sanziona- torio tanto complesso quanto inef- ficace: basti considerare che l’effi- cacia di tale sanzione opera quando è stato definito il processo nei ri- spettivi gradi di giudizio, quindi in tempi così lunghi che la sanzione viene irrogata quando la prospettiva preventiva di allontanare chi non è all’altezza dei suoi compiti diventa più teorica che pratica: “Per i tre anni successivi al passaggio in giudi- cato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento pro- posta dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosa- nitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori” (art. 9, com- ma V). Non si può infine non evi- denziare l’anomalia dei meccanismi previsti in questo articolo che mal si attagliano a qualsiasi procedimento sanzionatorio che deve rifuggire da automatismi di questo genere: ap- pare ovvio in questi casi che la pro- fessionalità del sanitario verrebbe valutata nelle sue attuali funzioni dai competenti organi superiori, in

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