Toscana Medica - Novembre-Dicembre 2021

T OSCANA M EDICA 8 / 2021 15 testatina qualità e prof sio e su questo aspetto fondamentale del- la disciplina della responsabilità del sanitario. In conclusione, neppure sotto questo diverso profilo la riforma vede a breve i suoi effetti permanendo la pregressa interpretazione della giurispruden- za di legittimità sui fatti antecedenti all’entrata in vigore della riforma, che sono ancora oggi quelli maggiormen- te oggetto di giurisdizione. Le cause delle disfunzioni e l’obiettivo perseguito dalla riforma Dato che l’errore medico è molto spesso frutto della convergenza di molteplici disfunzioni di sistema (carenze organizzative, deficit di personale, tecnologia inadeguata, scarsa comunicazione e preparazio- ne degli operatori, affaticamento da eccessivo carico di lavoro ecc.), in- centivare l’adesione a uno standard di qualità è più conveniente in ter- mini sia economici che di efficacia preventiva. Significativa è l’incidenza della si- tuazione condizionante l’agire del sanitario riscontrata dalla stessa Commissione Parlamentare di in- chiesta sugli errori in ambito sanita- rio : “ spesso si guarda solo a chi ha commesso l’errore, senza andare a verificare le condizioni in cui i pro- fessionisti si trovano costretti a la- vorare. Proprio lì, spesso, risiede la causa dell’errore commesso”. La soluzione indicata dal legislatore, così ribadita in maniera inequivoca, non poteva che andare in questa direzione superando l’orientamen- to giurisprudenziale che non può ritenersi più compatibile nel conte- sto ordinamentale costituzionale ed europeo. Per un inquadramento sistematico della materia si riporta la seguente proposta di articolato elaborato dal Centro Studi di Arezzo sulla respon- sabilità medica e sanitaria. Articolo 1. L’atto medico “L’atto medico è lecito se e in quanto esercitato con il consenso dell’avente diritto ai sensi dell’articolo 50 del Co- dice Penale e, solo in via subordinata, se non è possibile acquisirne comun- que il consenso, nei casi di adempi- mento del dovere, previsti per legge, ai sensi dell’articolo 51 del Codice Penale e dello stato di necessità di cui all’articolo 54 del Codice Penale. Si applicano, nei casi previsti, gli arti- coli 55 e 59 del Codice Penale. Per atto medico si intende ogni atti- vità posta in essere dall’esercente la professione sanitaria, a ciò abilitato secondo la legge dello Stato, prati- cata secondo le regole proprie della professione, in funzione del miglio- ramento delle condizioni di salute della persona: non solo è compresa l’attività propriamente terapeutica, rivolta al miglioramento della salute intesa nella sua accezione più ampia come condizione di benessere fisico e psichico della persona, ma anche quella diagnostica, strumentale, consultiva, preparatoria, preventiva, rieducativa, riabilitativa, antidolori- fica, solidaristica e sperimentale, e qualsiasi altra attività sanitaria co- munque esercitata per il migliora- mento delle condizioni di benessere psico-fisico della persona. L’esercente la professione sanitaria che agisce per finalità esclusive di lucro, o comunque in contrasto con la funzione propria dell’atto medico, in caso di accertata responsabilità penale per delitto di natura dolosa è interdetto dalla professione per una durata non inferiore ad anni tre”. Articolo 2. Il consenso dell’avente diritto all’atto medico “Il consenso a ogni atto di rilevan- za per la salute deve essere libero, attuale e informato in maniera com- pleta e specifica in ordine sia alle al- ternative possibili sia ai prevedibili rischi e vantaggi sia all’adeguatezza della struttura sanitaria; l’informa- zione deve essere fornita personal- mente da parte del sanitario ope- rante a seguito di comunicazione riservata, chiara e obiettiva, diretta e interattiva con il paziente, adegua- ta alle sue condizioni personali e alla sua capacità di comprensione, ren- dendosi disponibile a ogni richiesta di chiarimenti; il sanitario, solo dopo aver verificato la sua effettiva com- prensione, provvede ad annotare i dati salienti sui rischi possibili e gli obiettivi prevedibili nella cartella clinica, controfirmata dal paziente oppure, in sua vece, da chi lo rap- presenta o lo assiste, nel caso che le condizioni del paziente non lo consentano, affinché tale consenso risulti consapevolmente espresso e liberamente prestato, senza sugge- stioni, illusioni o condizionamenti di qualsiasi natura”. Articolo 3. Linee guida accreditate “L’Istituto Superiore di Sanità provvede a selezionare, aggiorna- re e pubblicizzare le linee guida e le buone pratiche accreditate dal- la comunità scientifica, nazionale e internazionale, da valere come modello di riferimento per gli ope- ratori sanitari, idoneo a massimiz- zare il livello tecnico-professionale delle prestazioni sanitarie, ferma restando la personale valutazione in ordine alla specifica applicabilità al caso concreto rimessa all’autono- mia e responsabilità professionale del sanitario”. Articolo 4. La responsabilità penale “Nell’esercizio della professione sa- nitaria, in quanto implicante inevita- bili rischi per la salute della persona, il sanitario risponde penalmente solo per colpa grave”. Articolo 5. La responsabilità civile “La responsabilità civile nell’esercizio della professione sanitaria, sia contrat- tuale che extracontrattuale, è regolata dal Codice Civile e la relativa colpa viene accertata ai sensi degli articoli 1176 e 2236 del Codice Civile. Il sanitario con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o convenzionato o comunque operan- te nell’organizzazione della struttura, pubblica o privata, è responsabile ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile nei confronti del terzo danneggiato mentre la struttura sa- nitaria, e chiunque eserciti in nome e per conto proprio, ne risponde, sempre in sede civile, anche per ef- fetto del rapporto contrattuale con il paziente ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile”.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTA4Njg=