Toscana Medica - Novembre-Dicembre 2021
8/2021 T OSCANA M EDICA 16 testatina quali à e professione Articolo 6. La responsabilità dell’as- sicuratore “Chiunque e a qualunque titolo eser- citi la professione sanitaria è obbliga- to a tutelare il paziente con idonea garanzia assicurativa per eventuali danni che ne possano derivare e la garanzia assicurativa si estende agli eventi previsti nel contratto a pre- scindere dal momento in cui il danno venga denunciato da parte di chi si assume danneggiato. L’impresa di assicurazione, nel rappor- to con la struttura, pubblica o privata, a garanzia del rischio di cui al primo comma dell’articolo 5, rinuncia all’a- zione di surrogazione di cui all’artico- lo 1916 del Codice Civile nei confronti del sanitario comunque inserito nella sua organizzazione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 5. Si applicano gli articoli 132 ( Obbligo a contrarre ) e 144 ( Azioni dirette del danneggiato ) e seguenti del decreto legislativo 7 dettembre 2005 n. 209 ( Codice delle assicurazioni private ) e, per la parte restante, in quanto compatibile. È costituito un fondo di garanzia, disciplinato con decreto del Mini- stro delle attività produttive, nel caso in cui non risulti garantito il diritto all’integrale risarcimento degli even- tuali danni patrimoniali e non patri- moniali conseguenti all’esercizio del- la attività sanitaria”. Articolo 7. La medicina difensiva “Le condotte di medicina difensiva accertate possono configurare illeci- to disciplinare e sono sanzionabili se- condo le normative vigenti a opera sia della struttura, pubblica o privata, con la quale il sanitario è in rapporto di la- voro subordinato o parasubordinato o comunque convenzionato sia dei com- petenti organi disciplinari del rispetti- vo Ordine, ferme restando le più gravi responsabilità sotto il profilo penale, civile e contabile-amministrativo”. Articolo 8. Risk management “Ogni evento di lesione o di morte o comunque di supposto pericolo riscontrato, ancorché l’evento avver- so non si sia verificato, che risulti di possibile eziologia iatrogena, deve essere segnalato all’apposito ufficio, presente in ogni ASL, per la relativa indagine conoscitiva e per la trasmis- sione al Ministero della Salute, cor- redata dell’esito di tale accertamento e della proposta per la relativa pre- venzione specifica. L’omissione dolosa di tale specifica segnalazione può configurare illecito disciplinare sanzionabile nei termini di cui all’articolo 7. L’esercente la professione sanitaria è tutelato, in caso di segnalazione a questo fine, dal segreto professionale ai sensi sia dell’articolo 54 bis del de- creto legislativo n. 165 del 30.3. 2001 e successive modifiche sia dell’artico- lo 200, I comma, lettera c) del Codi- ce di Procedura Penale. Le segnalazioni di eventi avversi de- vono formare oggetto di specifico ap- profondimento della relativa causa da parte di apposito organo ministeriale il quale provvede, oltre alla raccolta e al monitoraggio dei dati così acquisi- ti, allo studio delle misure preventive da adottare e da comunicare a tutti i servizi sanitari nazionali”. Articolo 9. Periti e Consulenti di ufficio “Le società scientifiche e le facoltà universitarie propongono ogni anno i nominativi, corredati di un sinteti- co curriculum, delle specifiche figu- re professionali più qualificate per competenza tecnico-professionale nella rispettiva branca specialistica, da trasmettere al Ministero della Giustizia il quale provvede a tra- smetterlo a tutti gli organi giudiziari per la formazione e l’aggiornamento degli albi ai sensi degli articoli 13 e seguenti delle Disposizioni di Attua- zione del Codice di Procedura Civi- le e degli articoli 67 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codi- ce di Procedura Penale, per consen- tire sia al Giudice che al Pubblico Ministero, di ogni ordine e grado, il conferimento dell’incarico, di perito o di consulente tecnico, nei processi sia penali che civili da trattare, previa individuazione delle specifiche figu- re professionali più qualificate per competenza, esperienza e indipen- denza di giudizio”. Articolo 10. Obbligo della segnala- zione dei provvedimento giudiziari “I giudici sono tenuti a comunicare le sentenze e gli altri provvedimenti adottati in materia di responsabilità professionale sanitaria al competente ufficio ministeriale per gli adempi- menti previsti dall’articolo 8”. ( Centro Studi di Responsabilità Me- dica e Sanitaria di Arezzo ) Non si può prescindere, a questo punto, da un breve cenno alla pro- blematica del COVID-19 che ci ha trovati tutti impreparati. Nel nostro sito si è pubblicata la se- guente proposta del Centro Studi di Arezzo (CERMES): fin da ora si può prospettare l’opportunità di una normativa specifica in favore di tutti coloro che risultino contagiati in con- seguenza dell’attività sanitaria, pre- vedendo un indennizzo parametrato all’età e alle condizioni di salute della vittima, come già avvenuto in pas- sato per i contagiati in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie o trasfu- sioni ematiche (art. 1 L. 25.2.1992 n. 210): “chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie […] lesioni o infermità […] ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato […] l’indennizzo […] spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di sommi- nistrazioni di sangue e suoi derivati nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbia- no riportato danni…”. Ciò si prospetta quantomeno per tut- ti i casi che non presentano respon- sabilità gravi (art. 2236 Cod. Civ.) per eventi prevedibili ed evitabili o comunque non dovuti a forza mag- giore o stato di necessità (art. 2045 Cod. Civ.), nel qual caso potrebbero ricorrere invece i presupposti per il diritto a un risarcimento integrale dei danni subiti per il contagio contratto da personale sanitario e assistenziale o dai degenti in strutture sanitarie o residenze sanitarie assistenziali RSA ( www.studiobilancetti.it ) . mauro.bilancetti@hotmail.com
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