Toscana Medica - Febbraio 2021
2/2021 T OSCANA M EDICA 22 testatina pillole di legge la struttura sanitaria (sia essa pubbli- ca o privata), anche il medico di base poiché lo stesso, operando in regime di convenzione e quindi come incari- cato di pubblico servizio, esegue una prestazione operando quale figura ausiliaria dell’ASL. In tema di diritti di accesso alla car- tella clinica del de cuius , quindi ai dati personali di persone decedute, il GDPR 679/2016 (art. 2- terdecies ) prevede che gli stessi “ possono essere esercitati da chi ha un interesse pro- prio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione ”. Si tratta più precisamente dei diritti volti a ottenere conferma dell’esi- stenza o meno di dati personali pres- so un qualsiasi soggetto, la loro co- municazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità di trattamento, di ottenerne l’aggiornamento, la retti- fica, l’integrazione o la cancellazio- ne e di opporsi al loro trattamento. Occorre quindi analizzare le catego- rie di persone alle quali la normati- va richiamata consente l’accesso alla “banca dati” del de cuius rappresen- tate da: a. “ chi ha un interesse proprio ”: si ritiene che rientrino in tale cate- goria sia i soggetti del tutto estra- nei all’interessato sia i soggetti che abbiano avuto con l’interessa- to un qualsiasi legame. L’aspetto che occorre tenere in considera- zione è la rilevanza dell’interesse di cui tali soggetti sono portatori, secondo il bilanciamento degli interessi/diritti meritevoli di tute- la (il cosiddetto criterio del “ pari rango ” ) sul quale sarà necessario approfondire in seguito ai fini della soluzione al quesito; b. “ chi agisce a tutela del defunto ”: si tratta dell’ipotesi di soggetti che intraprendano azioni dirette a tutela di diritti di natura per- sonale, ma anche patrimoniale, facenti capo al de cuius (onorabi- lità del defunto, diritti d’autore, proprietà industriali riferite al medesimo ecc.); c. “ chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione ”: rien- trano in tale categoria, peraltro di difficile definizione, tutte le persone che agiscono per un in- teresse non tanto e non solo ri- conducibile a loro stesse o al de- funto, ma comunque considerato degno di tutela dall’ordinamento giuridico nell’ambito familiare. Ad esempio, con riferimento a tale previsione è stata ritenuta degna di accoglimento la richie- sta di un familiare finalizzata alla soluzione di una controversia in ordine alla validità di un testa- mento olografo . Quanto previsto dalla normativa di riferimento del nuovo codice pri- Il rilascio di documentazione medica (cartelle cliniche) a richiesta di congiunti del de cuius : rapporto tra il GDPR 679/2016 in materia di privacy e obbligo al segreto professionale di Leonardo Bianchini Leonardo Bianchini Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze e delle Giurisdizioni Superiori, opera nell’ambito del diritto civile e amministrativo. Nel civile presta assistenza e consulenza in tema di responsabilità nell’esercizio delle attività professionali del settore sanitario. Nel diritto amministrativo presta assistenza e consulenza nelle procedure di appalti, concorsi pubblici, responsabilità contabile Pubblichiamo la risposta al quesito posto dall’Ordine di Firenze su una questione di rilevante importanza. Quesito: “ Quali siano i limiti e gli obblighi in capo a un medico di base a fronte nella richiesta formulata dai congiunti (nella fattispecie sorella) del de cuius (già proprio assistito) di ricevere copia delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione medica riguardante il de cuius medesimo, as- sumendo la richiedente una propria necessità di azionare la miglior tutela in sede giudiziaria dei propri diritti successori ” . La cartella clinica cartacea o infor- matica o il fascicolo sanitario rap- presentano un atto pubblico in cui sono raccolte tutte le informazioni sulle condizioni di salute del pa- ziente in cura. La legislazione corrente prevede che il fascicolo sanitario, la cartella clini- ca o la documentazione sanitaria di un paziente deceduto possano esse- re richiesti dai parenti che ne eserci- tano il diritto riconosciuto. Trattandosi quindi di documentazio- ne assimilabile alla forma di atto pub- blico la regola generale prevede che il sanitario o la struttura sanitaria non possa omettere un atto ufficiale, reso nei limiti e nelle modalità consentite, e rifiutare quindi la consegna della suddetta documentazione relativa al de cuius senza giustificato motivo . L’obbligo riguarda quindi, oltre che
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