Toscana Medica - Febbraio 2021

T OSCANA M EDICA 2 / 2021 23 testatina pillole di legge mente, a maggior ragione essi devo- no ritenersi legittimati dopo la sua morte ad acquisire le informazioni di carattere sanitario e ciò sulla scorta del principio “superiore” (ad esem- pio legato alla necessità di acquisi- re quelle informazioni di carattere preliminare necessarie per chiarire eventuali dubbi circa l’efficienza del servizio prestato e l’efficacia e delle cure prestate al loro congiunto – cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V - n. 8318 del 2007 ). Si tratta a questo punto di compren- dere se il legame parentale invocato dalla richiedente (sorella del de cu- ius ) possa titolarla a ricevere la docu- mentazione posto che, da una certa parte della dottrina, si tende erro- neamente a confondere lo status di legittimario dallo status di legittimo . I legittimari ai sensi dell’art. 536 del Codice Civile sono il coniuge, i figli (naturali o adottivi) e gli ascenden- ti (ad esempio i genitori). In caso di premorienza dei figli subentrano sempre nel medesimo status di le- gittimari i discendenti dei figli (per mezzo del cosiddetto istituto della rappresentazione ereditaria). I legittimi sono invece quei soggetti indicati all’art. 565 del Codice Ci- vile, ovvero (oltre che il coniuge, i discendenti, gli ascendenti) i col- laterali, gli altri parenti e lo Stato (nell’ordine indicato). Se nella categoria dei legittimari pertanto non rientra il grado di pa- rentela assimilabile a “ sorella del de cuius ” (in quanto categoria di colla- terale), sicuramente la richiedente rientra invece nella categoria dei legittimi. La questione è risolvibile in senso “ampio” dovendosi pertanto rite- nere, anche sulla scorta della giu- risprudenza (v. Consiglio di Stato Sez. V - n. 8318 del 2007 ), che nella categoria dei titolari del diritto di accesso rientrino tutti i congiunti (quindi anche i legittimi e pertan- to anche la “ sorella del de cuius ”) in quanto portatori di una situazione giuridica positiva di cui godeva il de cuius ante mortem ma, soprattutto, poiché il diritto di accesso viene ri- conosciuto sempre dalla giurispru- dell’interessato, ovvero consisten- te in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fonda- mentale e inviolabile ” ovvero se sia o meno erede del soggetto cui si riferiscono i dati, ma se abbia iure proprio il diritto all’accesso ai dati contenuti nella cartella clinica. Si tratta di un’ipotesi non disciplina- ta direttamente dalla legge sulla pri- vacy, che pertanto va risolta alla stre- gua dei principi generali desumibili dall’ordinamento giuridico. Ora, con riferimento ai diritti del- la personalità, se è vero che essi si estinguono con la morte del tito- lare, è altrettanto vero che varie norme riconoscono ai congiunti superstiti, indipendentemente dal- la qualità ereditaria dei medesimi e senza che ciò comporti alcuna successione, poteri che si connota- no per essere una proiezione post mortem della situazione giuridica di cui godeva l’interessato (v. il potere di proporre querela per l’offesa alla memoria del defunto, che l’art. 597 comma 3 del Codice Penale ricono- sce ai prossimi congiunti, il potere di consentire o meno alla pubblica- zione del ritratto e della corrispon- denza del defunto, la protezione del diritto d’autore ecc.). Peraltro, anche nella disciplina inma- teria di protezione dei dati personali di cui al GDPR è rinvenibile un’ap- posita norma che, con riferimento all’informativa e al consenso al trat- tamento dei dati personali, stabilisce che questa possa avvenire successi- vamente all’intervento dell’operato- re sanitario, in caso di “ impossibilità fisica, incapacità di agire o incapa- cità di intendere o di volere dell’in- teressato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura pres- so cui dimora l’interessato ”. Se ai congiunti è quindi riconosciu- to il legittimo titolo a interloquire in questioni così rilevanti concernenti la conservazione della salute, allorché il familiare ancora in vita sia nell’im- possibilità di provvedervi personal- vacy di cui al richiamato GDPR 679/2016 (già per altro fatto pro- prio dal D.lgs 196/2003) deve es- sere connesso e analizzato alla luce della condotta a cui deve pertanto attenersi il destinatario di un’istan- za di accesso con la quale un terzo chieda di conoscere dati sulla salu- te oppure di accedere a documenti che li contengono. In particolare occorre stabilire se il diritto, addotto come motivazio- ne dell’accesso, vada considerato di “pari rango” rispetto a quello della riservatezza della persona cui i dati si riferiscono. Preliminarmente si deve subito sot- tolineare che non è sufficiente un ge- nerico riferimento al “diritto di azio- ne e di difesa” ma occorre utilizzare come parametro di raffronto il diritto sostanziale sottostante che il terzo in- tende far valere sulla base dei dati o documenti che chiede di conoscere. Tale sottostante diritto, come pun- tualmente precisato dal Codice, può essere ritenuto di “pari rango” ri- spetto a quello dell’interessato, giu- stificando in tal modo l’accesso o la comunicazione dei dati, solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra gli altri diritti o libertà fondamentali. Il principio che si evince è pertan- to quello di non ritenersi accoglibili le richieste di terzi per l’accesso o la comunicazione di dati relativi alla salute dell’interessato, anche se tali dati o i documenti siano utili per tu- telare un diritto soggettivo o un in- teresse legittimo, sia pure rilevante, ma comunque sub-valente rispetto alla necessità di tutelare la riserva- tezza dell’interessato. Nel caso di specie, però, il proble- ma di una comparazione di interes- si confliggenti non si pone in radice perché il diritto alla riservatezza, che appartiene alla categoria dei diritti della personalità, tradizionalmente configurati come inalienabili, intra- smissibili e imprescrittibili, si estin- gue con la morte del titolare . Stando così le cose, la questio- ne non è se la richiedente (sorella del de cuius ) sia o meno titolare di un diritto “ di rango pari a quello

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