Toscana Medica - Febbraio 2021

2/2021 T OSCANA M EDICA 24 testatina pillole di legge Invero nella lettera anonimizzata ricevuta in visione, in assenza di al- tra documentazione pervenutami, si legge testualmente che la richieden- te effettua la richiesta quale “ sorella del de cuius ”. La rilevanza dello status parentale dichiarato dall’istante non è tutta- via accompagnata da un’autodi- chiarazione certificativa (resa ai sensi del DPR 445/2000) del grado di congiunta corredato da un docu- mento di identità. È da ritenersi pertanto legittimo ri- spondere alla suddetta istanza chie- dendo un’integrazione della docu- mentazione consistente, appunto: 1. nella autodichiarazione certifi- cativa ex DPR 445/2000 dello status di congiunta del defunto; 2. in una copia del documento di identità allegato alla suddetta autodichiarazione. A esito del completamento della documentazione per come sopra in- dicato, il sanitario dovrà dar corso alla consegna della cartella clinica. l.bianchini@lslex.com appunto, incidentalmente, trattato anche il bilanciamento tra il diritto di accesso ai dati clinici e, appunto, il segreto professionale . Infatti se la norma penale preve- de espressamente la scriminante (quale causa di non punibilità) della sanzione in presenza di una “giusta causa”, è chiaro che sulla scorta di quanto sopra esposto il diritto di accesso rientra senza dubbio nel predetto concetto di “giusta causa”, rendendolo pertanto di “pari rango” rispetto all’interesse giuridicamen- te protetto dalla norma sul segreto professionale. Discende pertanto che la consegna della cartella clinica richiesta da soggetti legittimati e con le modali- tà descritte non può in alcun modo considerarsi una condotta integran- te la violazione dell’art. 622 del Co- dice Penale proprio perché attuata quale bilanciamento di diritto di pari rango e costituente pertanto giusta causa. Una nota formale può semmai es- sere sollevata rispetto all’istanza con la quale, nel caso di specie, la richiesta è stata formulata. denza indipendentemente dalla qualifica dello status di eredi dei medesimi e senza che ciò compor- ti alcuna successione, di modo che, alla fine, il discrimine fra eredi le- gittimi e legittimari appare sostan- zialmente irrilevante. Un’ultima considerazione deve es- sere poi svolta in riferimento alla tutela del segreto professionale ex art. 622 del Codice Penale che notoriamente punisce colui che avendo notizia, per ragione del pro- prio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto. Per inquadrare l’analisi di tale aspetto pare opportuno richiamare, nuovamente e con maggior fonda- tezza, la nozione di bilanciamento degli interessi di “pari rango”. Laddove si è parlato di diritti di “pari rango”, con ciò intendendosi quelle situazioni giuridico-soggetti- ve che poste a bilanciamento di un contraltare rappresentato da altra situazione giuridico-oggettiva deb- bono comunque considerarsi equa- mente o addirittura sub-valenti, si è

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