Toscana Medica - Febbraio 2021
2/2021 T OSCANA M EDICA 8 testatina la Medicina Legale in tempi di pandemia - a cura di Massimo Martelloni esulanti dai rischi connessi allo specifi- co obbligo di protezione e prevenzione previsto dalla norma (rischi derivanti dalle attività di cui all’art. 1 comma 1 che individua il campo di applica- zione dello stesso decreto); negli stessi termini l’art. 18 D.lgs 9.4.2008 n. 81 prescrive obblighi informativi connes- si ai rischi delle attività svolte ”. L’ambiente di lavoro comporta un si- gnificativo e qualificato innalzamento o dei livelli di esposizione a un certo pericolo o della probabilità (o gravità del danno in caso) di concretizzazio- ne di un certo rischio, il quale sarà quindi un rischio specifico di quella attività lavorativa. L’attività lavorativa in tal senso, inte- sa sia come condizioni di lavoro che come contesto ambientale in cui vie- ne a svolgersi la prestazione, è cau- sa di un innalzamento del livello di esposizione al rischio rispetto a quel- lo “socialmente accettato” nella co- munità cui appartiene il lavoratore. Riscontrare pertanto una inidoneità preventiva del proprio sistema di si- curezza rispetto al nuovo coronavirus deve comportare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicu- rezza sul luogo di lavoro, documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, adottando le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire il controllo dell’esposizione a tale rischio. L’approccio a questo problema da parte delle Regioni ha prodotto ri- sposte differenziate. La Regione Veneto, nella nota CO- VID-19, indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sa- nitari del 2 marzo 2020, ha sostenuto che “ in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiorna- mento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio asso- ciato all’infezione da SARS-CoV-2, (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologi- co sia un rischio di natura professiona- le, già presente nel contesto espositivo dell’azienda) ”. Analogamente, nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia Tutela della Salute Insubria si indica che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato “ laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale ”. Dello stesso avviso è stata anche Asso- lombarda servizi, salute e sicurezza sul lavoro in merito a coronavirus e valu- tazione dei rischi. Posizione diametralmente opposta è stata assunta dalla CGIL Lombardia, la quale ha affermato la sussistenza di un obbligo per tutti i datori di lavoro di aggiornare la valutazione dei rischi alla luce della nuova epidemia in atto. È da ricordare che già la Cassazione, Sezione Lavoro, il 23 maggio 2018, con sentenza n. 12808, aveva indicato in materia di stress lavoro-correlato che “ deve evidenziarsi il rilievo, in sede pe- nale, dell’omessa o carente effettuazio- ne della stessa valutazione del rischio in questione, che, lo si rammenti, deter- mina l’insorgere di una responsabilità penale in capo al datore di lavoro che prescinde da qualsiasi eventuale conse- guenza negativa che possa interessare i lavoratori ed è modellata come fatti- specie di carattere omissivo ”. Nella sentenza della Cassazione Penale, sez. IV, 9 novembre 2017, n. 52536, si richiama la posizione di Gli obblighi del datore di lavoro in tema di pandemia da COVID-19 di Massimo Martelloni Massimo Martelloni Medico legale. Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze La pandemia da COVID-19 ha posto in modo concreto il mondo del lavo- ro in sanità in un’inedita condizione di difficoltà dove sia il datore di lavo- ro sia i dipendenti sanitari del settore della sanità pubblico e privato si sono trovati a realizzare scelte irrinunciabili tanto per le condizioni di sicurezza del lavoro quanto per la tutela della salute degli assistiti. In questa pubblicazione vengono analizzati alcuni interventi ri- tenuti significativi ed effettuate alcune riflessioni generali ai fini del migliora- mento ulteriore del quadro legislativo. Il datore di lavoro ha tra i suoi obblighi la tutela dei lavoratori in materia di ri- schio di natura biologica, categoria di rischi ai quali nel D.lgs. n. 81/2008 è dedicato un apposito Titolo, il decimo. Si tratta di un obbligo generale pre- sente nel Codice Civile all’art. 2087 nel quale si dispone che “ l’imprendi- tore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità mora- le dei prestatori di lavoro ”. La misura della prevenzione della contaminazione virale degli ambienti di lavoro è quindi un obbligo. Il campo di applicazione del Titolo decimo prevede che le relative di- sposizioni “ si applicano a tutte le atti- vità lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici ”. La Suprema Corte è intervenuta in materia e si è orientata in tema di obbligo di informazione dei lavora- tori circa i rischi di insorgenza o di aggravamento di malattie comuni con la sentenza della Sezione Lavo- ro del 16 agosto 2019, n. 21428, in cui si è affermata l’“ impossibilità di ritenere che tra gli obblighi informa- tivi di cui all’art. 4, lettera b, del DPR n. 303/1956 sia da ricomprendere il dovere di rendere edotti i lavoratori dei modi di prevenire anche i danni
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