Toscana Medica - Febbraio 2021
T OSCANA M EDICA 2 / 2021 9 testatina la Medicina Legale in tempi di pandemia - a cura di Massimo Martelloni mava in altre parole la predominanza del principio di esposizione al virus come motivazione per applicare la mi- sura della quarantena con sorveglianza per i soggetti esposti a causa di contat- ti stretti con soggetti infettati confer- mati COVID-19 positivi. Tale norma faceva prevedere una necessaria ap- plicazione anche in ambito lavorativo sanitario come norma di garanzia per impedire la diffusione della malattia infettiva pandemica sia a carico di al- tri lavoratori sia a carico dei pazienti assistiti entrambi COVID negativi. Il legislatore è invece intervenuto col Decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, Di- sposizioni urgenti per il potenziamen- to del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 , e all’art. 7, comma 1, ha disposto in ma- teria di “ Sorveglianza sanitaria” che “ la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica garantire una corretta igiene e un cor- retto distanziamento sociale, compre- sa la proibizione degli assembramenti. Nella circolare del 3 febbraio sono state date indicazioni su utilizzo di camici, guanti e respiratori faccia- li filtranti, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, necessarie, queste ul- time, per le procedure di lavoro che generano aerosol. Il legislatore ha comunque introdotto una norma generale importante con- vertendo il testo del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in legge di con- versione 5 marzo 2020, n. 13, recante “ Misure urgenti in materia di conteni- mento e gestione dell’emergenza epi- demiologica da COVID-19 ”. All’articolo 1, comma 2, lettera h, si disponeva l’“ applicazione della misu- ra della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva ”. Si affer- garanzia in capo al datore di lavoro per la protezione dai rischi del la- voratore. Tale posizione, in forza dell’art. 2087 c.c. 23, appartiene alle posizioni di controllo, essendo il tito- lare dell’Azienda tenuto a proteggere i lavoratori (e chiunque sia esposto agli effetti della attività lavorativa) da tutti i rischi scaturenti dall’attività di Azienda e soltanto da questi. Allo scopo di uniformare i compor- tamenti è intervenuta la circolare del 3 febbraio 2020 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “ Indicazio- ni per gli operatori dei servizi/eser- cizi a contatto con il pubblico ”, ove si afferma che per prevenire il conta- gio nei luoghi di lavoro è sufficiente adottare le comuni misure preventi- ve della diffusione delle malattie tra- smesse per via respiratoria. Successivamente è stato prodotto il Protocollo condiviso di regolamen- tazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto da Governo, orga- nizzazioni datoriali e sindacali in data 14 marzo 2020 che richiama il DPCM dell’11 marzo 2020 in materia di con- tenimento della diffusione del virus. Le innovazioni introdotte dal Pro- tocollo , buona prassi in linea con l’art. 2, lett. V, del D.lgs. n. 81/2008, riguardano l’informazione da erogare a vantaggio dei dipendenti, le moda- lità di controllo degli accessi, la pu- lizia dei locali aziendali, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione aziendale, la sorveglianza sanitaria, la cancellazione di trasferte e di eventi in presenza e la gestione di persone sintomatiche in azienda. Il ricorso alla modalità di lavoro da remoto è una delle modalità preven- tive richiamate dal Protocollo . Fra le misure raccomandate emer- ge in primo luogo la norma igienica consistente nel lavarsi frequente- mente le mani. La circolare del Mi- nistero della Salute del 22 febbraio 2020 ha poi raccomandato l’impiego di gel con una concentrazione di al- col del 60-85%. Sono stati diffusi opuscoli informativi o affissi nei luoghi di lavoro per illu- strare i comportamenti da tenere per 30% MESE EVENTO 0,01% 0,8% 21,6% 14,0% 2,9% 0,7% 0,4% 0,7% 1,4% 17,4% 27,2% 13,0% 25% 20% 15% Il valore di dicembre è da intendersi provvisorio e soggetto ad aumentare nelle prossime rilevazioni per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie. 10% 5% 0% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
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