Toscana Medica - Gennaio 2021

1/2021 T OSCANA M EDICA 6 testatina la Medicina Legale in tempi di pandemia - a cura di Massimo Martelloni all’art. 1, comma 418, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmen- te espresso ove capace di intendere e di volere. L’art. 1, comma 418, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che: “ È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) at- traverso le quali ogni persona mag- giorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodetermi- narsi, può esprimere le proprie vo- lontà in materia di trattamenti sani- tari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trat- tamenti sanitari “. Per l’attuazione del presente com- ma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018. A questo punto il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, art. 5, nel com- ma 2 diventa un regolamento, realiz- zandosi una gimkana amministrativa di rara complessità, data l’indicazio- ne di tutte le possibili composizioni del problema reale che un medico può trovarsi di fronte. Fermo restando lo stato di incapa- cità naturale del paziente, il primo ostacolo è così rappresentato: “ qua- lora il fiduciario, il tutore, il cura- tore o l’amministratore di sostegno Iniziamo da questo numero nella Rubrica “La Medicina Legale in tempi di pandemia” la pubblicazione dei contributi in tema di Medicina Legale e pandemia COVID a cura del dottor Massimo Martelloni, medico legale e consigliere del nostro Ordine. mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore ”. La soluzione è così indicata: “ In que- sto caso il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell’analoga struttura comunque denominata, in cui la persona inca- pace è ricoverata ne assume la fun- zione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del con- senso di cui al comma 1 ”. Tali medici devono però così opera- re: “ In tali casi nel documento di cui al comma 3 (il documento di consen- so) si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accer- tare lo stato d’incapacità naturale dell’interessato ”. Il successivo ostacolo è l’assenza del direttore sanitario o, in difetto, del responsabile medico della RSA. Anche per questa fattispecie c’è una soluzione: “ In difetto sia del di- rettore sanitario sia del responsabi- le medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato ”. Il lavoro del medico individua- to trova però un altro ostacolo nel comma 3, questo però non indiffe- rente, perché deve sentire: “ quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente con- Consenso alla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite di Massimo Martelloni Massimo Martelloni Medico legale. Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze Il legislatore nazionale è voluto in- tervenire in modo specifico sulla materia del consenso alla vaccina- zione anti COVID-19 col Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, art. 5. La materia era già regolamentata da altre norme ovvero dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Comunque, allo scopo, nel Decre- to Legge 5 gennaio 2021 si ricorda all’art. 1, comma 457, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che “ per garantire il più efficace contra- sto alla diffusione del virus SARS- CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vac- cinale sul territorio nazionale ”. Il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, art. 5 indica al comma 1 che il consenso delle persone incapaci al trattamento sanitario per le vaccina- zioni anti COVID-19 viene espresso a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovve- ro del fiduciario di cui all’art. 4 del- la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della stessa Leg- ge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall’in- teressato ai sensi del citato art. 4 registrata nella banca dati di cui

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