Toscana Medica - Gennaio 2021
T OSCANA M EDICA 1 / 2021 7 testatina la Medicina Legale in tempi di pandemia - a cura di Massimo Martelloni Infatti, entro le 48 ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6 (ovvero di 48 ore), il de- creto di cui al comma 6 è comuni- cato all’interessato e al relativo rap- presentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certifica- ta presso la struttura dove la perso- na è ricoverata. E qui il legislatore effettua un’affer- mazione di nullità di effetto dell’atto per carenza del rispetto delle 48 ore concesse per la sua emissione ovve- ro in totale 96 ore: “ Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimen- to del giudice tutelare che sia comu- nicato successivamente ”. La natura incostituzionale di questo passaggio della norma non è escludibile. Allo stesso tempo il legislatore affer- ma però che “ il consenso alla som- ministrazione del trattamento vacci- nale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida ” del giudice tutelare. Tuttavia il collega di turno non si deve perdere d’animo perché il legi- slatore prevede una via d’uscita per l’effettuazione della vaccinazione: “ Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la co- municazione ivi prevista, il consen- so espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino ”. Finalmente il medico che svolge la funzione di amministratore di so- stegno, passate 96 ore dall’invio del consenso sottoscritto per la persona incapace, può effettuare la vaccina- zione (alleluia!). Il legislatore però non si accontenta e prevede un’ulteriore fattispecie: “ In caso di rifiuto della sommini- strazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sa- nitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario del- la ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 3, com- difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Ma la gimkana continua perché il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell’inte- ressato, espressa ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di que- ste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l’interessato è ricoverato, ovve- ro il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere au- torizzato a effettuare comunque la vaccinazione. Qualora però non sia possibile proce- dere ai sensi del comma 4, per difet- to di disposizioni di volontà dell’in- teressato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall’ammini- stratore di sostegno di cui al com- ma 2, unitamente alla documenta- zione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certifica- ta, dalla direzione della struttura in cui l’interessato è ricoverato al giudi- ce tutelare competente per territorio sulla struttura stessa. A questo punto entra in azione il giudice tutelare. Nel termine di 48 ore dal ricevimen- to degli atti di cui al comma 5 il giu- dice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti, quando dai documen- ti ricevuti non emerge la sussisten- za dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il con- senso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida. E ora si realizza nella norma una riflessione del legislatore sulle tem- pistiche del provvedimento del giu- dice tutelare. vivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado ”. Ai sensi degli artt. 74 e 75 del Co- dice Civile i parenti sono così clas- sificati: • parenti di primo grado: figli e ge- nitori in linea retta; • parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni; • parenti di terzo grado: nipote e zio, bisnipote e bisnonno; • parenti di quarto grado: cugini in linea collaterale. La legge (salvo per alcuni effetti de- terminati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Il medico individuato, a questo pun- to, deve prendere la sua decisione, ma solo: “ se accerta che il tratta- mento vaccinale è idoneo ad assicu- rare la migliore tutela della salute della persona ricoverata ”. È chiaro che in un’organizzazione complessa chi sta curando l’assistito sa quali sono le condizioni compatibili dello stesso con una vaccinazione. Deve essere data applicazione alla guida alle controindicazioni alle vaccinazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 23 marzo 2018. Il ri- chiamo appare pleonastico alla luce della Legge 24/2017 in tema di re- sponsabilità professionale. Seguire le linee guida è un obbligo profes- sionale come contestualizzarne l’ap- plicazione al caso di specie. La norma è scritta da un legislato- re che sembra ignorare la Legge 24/2017. Il medico individuato finalmente “ esprime in forma scritta, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti CO- VID-19 e dei successivi eventuali ri- chiami e ne dà comunicazione al di- partimento di prevenzione sanitaria competente per territorio ”. Tale consenso, di cui al comma 3 (ovvero sentiti il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado), reso in conformità alla volontà dell’inte- ressato espressa ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 219 del 2017 o, in
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