Toscana Medica - Ottobre 2021
7/2021 T OSCANA M EDICA 10 testatina pillole di legge collegiale dal team e/o dall’istituzio- ne stessa. Quando viene inoltrata una segna- lazione riguardante un minore è opportuno informare i genitori del medesimo dell’iniziativa assunta. Principalmente la segnalazione po- trà essere direzionata agli enti assi- stenziali (assistenti sociali) ma, nei casi più gravi accertati dal medico in maniera assimilabile a una po- tenziale e concreta esistenza di re- ati (ancorché non conclamati) può essere preferibile direzionare la segnalazione direttamente all’Auto- rità Giudiziaria (Procura della Re- pubblica, Tribunale dei Minori). Residua da un punto di vista sostan- ziale chiarire come la segnalazione debba essere redatta al fine di non esporre il sanitario a responsabilità personali (civili e/o penali). L’esposizione dei fatti oggetto di narrativa deve essere svolta in forma chiara e sintetica con gli elementi osservativi che hanno condotto il medico al sospetto pregiudizio cui la persona debole parrebbe esposta. Non devono essere apportati ap- profondimenti soggettivi o giudizi personali circa la presunta veridici- tà delle eventuali affermazioni rese dal soggetto debole, o circa la col- pevolezza di soggetti potenzialmen- te coinvolti nella vicenda. La narrativa deve pertanto essere “asciutta” e priva di qualsivoglia commento personale volto a corro- borare il sospetto poiché, si ricorda, che nel caso di specie ciò che rileva è la “sensazione di pregiudizio” che il sanitario, dall’alto della sua scien- za e coscienza, ritiene probabile/ possibile/attuale ma non assoluta- mente certo. Può non apparire inutile rivolgersi all’Ordine di appartenenza che po- trà essere in grado di fornire l’op- portuno supporto anche legale al fine di contemperare al meglio la duplice esigenza di tutela dei sog- getti deboli e del professionista medico. l.bianchini@lslex.com diverso da quelli sanciti dalla legge nelle ipotesi in cui questa fissa per il medico obblighi di referto o di denuncia in coincidenza dei quali vi è un vero e proprio dovere im- perativo che, se disatteso, espone il sanitario al reato di omissione di atti d’ufficio (articolo 328 del Codi- ce Penale). Va tuttavia sottolineato come la funzione attribuita al medico dalla lettura di questo articolo deontolo- gico ponga lo stesso, quale rovescio della medaglia, nella delicata posi- zione di dover valutare quando la situazione in cui apparentemente versano determinati soggetti sia tale da richiedere, oltre che la vio- lazione del segreto professionale e del principio di riservatezza, un in- tervento non limitato alla sfera del- la salute dei soggetti medesimi, ma diretto anche alle sfere più delicate dell’intimità familiare, con possibili gravi conseguenze d’ordine giuridi- co (querele per diffamazione ecc.); è questa una precisa scelta cultu- rale e di civiltà secondo principi di attiva solidarietà cui l’esercizio del- la professione medica deve confor- marsi a sostegno di chi è pressoché privo di difesa. In tal senso appaiono quindi meri- tevoli di approfondimento le moda- lità di trasmissione della segnalazio- ne agli organi e/o agli enti preposti in caso di sospetto grave pregiudi- zio che il medico può rinvenire nei confronti del soggetto debole. In primo luogo preme sottolineare come la segnalazione debba essere inoltrata per iscritto e non possa in alcun modo essere fatta in forma anonima. Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elemen- ti che hanno portato l’operatore a formulare l’ipotesi che il soggetto debole si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio. Quando il medico che rileva una situazione di disagio fa parte di un’istituzione o un’organizzazione pubblica o privata, la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in via esclusiva sul singolo operato- re, ma dovrà essere assunta in modo to alle condizioni di salute del me- desimo, che rappresenta la parte tecnica del ruolo sanitario, quanto, piuttosto, alla condizione di og- gettivo nutrimento, del vestiario, dell’igiene e financo del comporta- mento sensoriale del paziente (re- azioni anomale a sollecitazioni nor- mali quali semplici domande del quotidiano, stati di ansia e/o paure ingiustificate). Tali indici di valutazione esterna sono spesso associabili nella scien- za medica a disagi che traggono la loro origine da contesti di ab- bandono, maltrattamento o, nella migliore delle ipotesi, disinteresse verso le condizioni esistenziali del soggetto debole da parte del nucleo di origine. Ulteriormente il professionista me- dico approfondirà la propria inda- gine personale sul soggetto debole in sede di visita dove, nel rispetto dei limiti della patologia riscontra- ta/riscontrabile, accede a parti del corpo del paziente esponendole alla propria vista. L’esercizio professionale della me- dicina diventa pertanto, in questa prospettiva, l’occasione e lo stru- mento di rilevazione di situazioni familiari, sociali e/o ambientali in cui versano soggetti particolarmen- te deboli che, oltre a incidere nega- tivamente sulla salute di costoro, ne compromettono la qualità e dignità di vita. È proprio nel perimetro di tali ipotesi che il medico deve farsi at- tivo promotore di iniziative volte a rimuovere dette condizioni ot- temperando oltre che al Codice Deontologico anche alla norma costituzionale di cui all’articolo 32 nella parte richiamata. Iniziative che, secondo la sua valutazione, do- vranno coinvolgere la famiglia o nei casi più gravi anche organi pubbli- ci di assistenza sociale o, in caso di maltrattamenti o violenza o di op- posizione dei legali rappresentanti alle cure necessarie a minori e in- capaci, anche l’autorità giudiziaria o di polizia. Quello fissato nell’articolo in esame è pertanto un dovere ulteriore e
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