Toscana Medica - Ottobre 2021
T OSCANA M EDICA 7 / 2021 9 testatina pillole di legge sto esecutivo onde non ridurla a un semplice, quanto pleonastico, car- dine di obbligo assistenziale del me- dico nei confronti dei soggetti più deboli, deve essere letta alla luce di un concreto ampliamento del do- vere fondamentale che connota la professione medica al cospetto del suo fisiologico carattere solidaristi- co-sociale che non deve essere visto da una prospettiva esclusivamente professionale di tipo tecnico-medi- ca, bensì deve essere esteso a tutti i comportamenti che possano andare anche oltre la competenza profes- sionale specifica. In altre parole nella norma in esa- me si rispecchia una concezione del ruolo del medico non ristretto al solo ambito della tutela della sa- lute. Viene, infatti, delineata, nei confronti delle categorie più deboli, cioè dei minori, degli anziani e dei portatori di handicap, una funzione del medico di tutela ben più ampia, che abbraccia, oltre alla salute, le stesse condizioni di vita, allorché possano incidere negativamente sulla qualità e dignità dei soggetti su indicati. Alla luce di tale illuminante presup- posto il richiamo essenziale, in pun- to di diritto, che deve essere svolto al fine di rendere maggiormente comprensibile al professionista il proprio indefettibile ruolo, non sarà inutile richiamare il contenuto dell’articolo 32 della Carta Costi- tuzionale nel suo primo periodo in forza del quale: La Repubblica tu- tela la salute come fondamentale di- ritto dell’individuo e interesse della collettività [omissis]. In tal senso non potrà che ricono- scersi al professionista medico il compito fondamentale, nell’eserci- zio della sua funzione, di rendersi il primo referente della tutela della salute come, appunto, diritto fonda- mentale dell’individuo. Dinanzi a tale dichiarazione di prin- cipi allora è necessario partire per derubricare e rendere operativo il contenuto dell’articolo 32 del Codi- ce Deontologico. Il contesto sociale nel quale il medi- co professionista è inevitabilmente, bon gré mal gré , veicolato è natural- mente la famiglia e/o il nucleo pa- rentale in cui si colloca il “soggetto debole”. Il medico, interfacciandosi con il paziente - soggetto debole, si reca spesso nel suo domicilio, piut- tosto che riceverlo presso ambula- tori dove, talvolta, verrà accompa- gnato da persone facenti parte del nucleo familiare. L’occhio del bravo professionista medico sarà pertanto reiteratamen- te abituato, anche con l’acquisizione dell’esperienza lavorativa, a effet- tuare ogni volta una preliminaris- sima valutazione ictu oculi sullo stato di apparenza del soggetto debole non tanto e non solo lega- L’articolo 32 del Codice Deontologia Medica: l’equa condotta nel sottile confine tra segreto professionale e dovere di solidarietà di Leonardo Bianchini Leonardo Bianchini Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze e delle Giurisdizioni Superiori, opera nell’ambito del Diritto Civile e Amministrativo. Nel Civile presta assistenza e consulenza in tema di responsabilità nell’esercizio delle attività professionali del settore sanitario. Nel Diritto Amministrativo presta assistenza e consulenza nelle procedure di appalti, concorsi pubblici, responsabilità contabile Già nell’articolo pubblicato su que- sta rivista il 7.9.2020 era stato af- frontato il tema critico inerente al bilanciamento tra l’obbligo al segre- to professionale comparato all’ob- bligo di denuncia, informativa e te- stimonianza del medico all’Autorità Giudiziaria. In tal senso era stato offerto un pa- norama di riferimento normativo di natura codicistica procedurale e penale volto a circoscrivere un peri- metro entro il quale il medico, qua- le esercente la funzione di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o professionista privato, po- teva considerarsi legittimato a supe- rare la prescrizione dell’articolo 622 del Codice Penale sul segreto pro- fessionale portando all’attenzione della Pubblica Autorità fattispecie di reati conclamati e oggettivamen- te accertati. L’indagine odierna viene invece con- dotta sul contenuto e la ratio dell’ar- ticolo 32 del Codice Deontologico in forza del quale: Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fi- sica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discri- minazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale . Detta norma deontologica, per po- ter essere analizzata nel suo conte-
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