Page 61 - Toscana Medica
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a cura di Simone Pancani - VITA DELL’ORDINE 61
Da oggi gli iscritti all’ENPAM possono chiedere la concessione di mutui age- volati. La funzione per la compilazione online della domanda è attiva all’interno dell’area riservata del sito www.enpam. it. Il mutuo agevolato ENPAM può essere
concesso a tutti gli iscritti con almeno tre anni consecutivi di anzianità di iscrizione e di contribuzione effettiva e che siano in regola con gli adempimenti in materia di contribuzione. Riguarda i mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione della pri-
ma casa, per sostituire un mutuo prima casa già in essere o, infine, per interven- ti di ristrutturazione della prima casa. Il mutuo agevolato può essere concesso anche ai familiari superstiti. Per ulteriori informazioni: www.enpam.it.
Mutui “prima casa” ENPAM
a cura di Bruno Rimoldi - NOTIZIARIO
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicu- razioni (IVASS) ha ingiunto alla Compa- gnia di assicurazione “Assicuratrice Mi- lanese Spa” di cessare immediatamente dal commercializzare la polizza denomi- nata “RCP Medico” e di non procedere al rinnovo tacito dei contratti in essere relativi alla polizza citata. Secondo l’I-
VASS, infatti, la Compagnia in questione ha offerto questo prodotto assicurati- vo ai medici senza quotare adeguata- mente il rischio, per cui ha bloccato la commercializzazione del prodotto fino a che la Compagnia non produca idonea documentazione di ottemperanza alle prescrizioni IVASS. La polizza era stata
pubblicizzata come molto conveniente dal punto di vista del premio assicurati- vo. Ma adesso si capisce che tale conve- nienza aveva, come contraltare, una in- sufficiente copertura del rischio. Ancora una volta è il caso di ricordare che, nel mondo degli affari, non è mai possibile pagare poco e ottenere molto.
Dal 2 giugno 2015 è entrata in vigore la norma promossa dal Garante della pri- vacy per chi possiede un sito web ovvero si dovranno informare i propri visitatori che il quel sito fa uso di cookies, cioè di quei files di testo nati per memorizzare informazioni sulle attività web dell’utente perché in alcuni casi raccontano al “ge- store” del sito anche più dati del dovuto. Queste le tipologie di cookie: Cookie tec- nici che rendono più fluida la navigazio- ne e sono molto poco invasivi e gestiti in automatico da molti programmi utilizzati per aggiornare i siti; Cookie di profilazio- ne, che inviano al server i dati sulle ricer- che e sugli acquisti eseguiti ed in alcuni casi rivendono a terze parti questi dati. Quindi per gli ambulatori che hanno un sito web, ma non sa se, in realtà, la tec- nologia utilizzata per aggiornarlo utilizza Cookie è consigliabile inserire la scritta “il sito fa uso di cookie tecnici” sul footer della pagina accanto a indirizzo e nume-
ro di Partita Iva. Ma ci sono altri elementi obbligatori per chi ha un sito internet del proprio ambulatorio, ovvero quelli indica- ti dal codice deontologico obbligatori in qualsiasi informazione sanitaria dello stu- dio: nome e cognome, titolo e domicilio professionale del titolare. Possono poi es- sere inseriti anche titoli ulteriori e curricu- lum (però certificati) nonché la particolare disciplina specialistica esercitata dal me- dico non specialista (evitando espressio- ni che inducano in errore). In merito alle caratteristiche dell’ambulatorio possono essere menzionate le particolari tipologie di prestazioni erogare (indicando anche presidi o attrezzature esistenti nell’ambu- latorio) nonché indirizzo, orari di apertu- ra, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, presenza di collaboratori e personale au- siliario. È inoltre espressamente prevista la possibilità di segnalare le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipu-
lato convenzione. Per quanto riguarda le norme sul commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003) che trova applicazione anche per i professionisti è previsto l’obbligo di indicare sul sito web: il nome (o la deno- minazione o la ragione sociale); il domi- cilio e gli estremi per un contatto veloce; l’Ordine professionale di appartenenza, estremi di laurea ed abilitazione nonché numero di partita IVA. È vietata ovvia- mente ogni pubblicità ingannevole e ogni pubblicazione di notizie che siano lesive della “dignità e del decoro della catego- ria” così come è vietato inoltre ospitare spazi pubblicitari di aziende farmaceuti- che o produttrici di dispositivi o tecnolo- gie operanti in campo sanitario (o inserire link alle aziende stesse) e pubblicizzare - in forma diretta o tramite collegamenti iper- testuali - vendita di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio. Per ogni approfondimento www.garante- privacy.it.
Le nuove regole per i siti web
Rapporto titolare/sostituto: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione (quarta sezio- ne penale) ha assolto la pediatra di fami- glia fiorentina che era stata condannata in primo grado al risarcimento dei danni provocati dalla condotta del sostituto. Partendo dalla tipologia del rapporto di lavoro e da precedenti sentenze, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di sostituzione del medico per assenza, non può configurarsi in capo a quest’ultimo la responsabilità contrattuale riconducibile all’art. 1228 c.c. che era stato utilizzato
come motivazione nella sentenza di pri- mo grado. Infatti, secondo quanto previ- sto dall’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria, il sostituto all’atto dell’inca- rico di sostituzione assume direttamente e formalmente le responsabilità profes- sionali inerenti tutte le attività previste dall’Accordo, e quindi il medico sostituto subentra al medico titolare con piena re- sponsabilità e autonomia. In definitiva il medico sostituto non agisce come “au- siliario” del medico titolare, inteso quale
debitore, come richiesto dall’art. 1228 c.c., poiché egli svolge l’attività in nome e per conto proprio. Una volta che siano state osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine alla sosti- tuzione di quest’ultimo, il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei suoi riguardi del suo operato e il medico sosti- tuito è esonerato dalle conseguenze dan- nose dell’opera del sostituto.
A breve il Ministero della Salute ema- nerà un decreto con il quale verrà defi- nito il logo identificativo nazionale del- le farmacie e degli esercizi commerciali che intenderanno effettuare la vendita on line di medicinali, in Italia limitata ai farmaci senza obbligo di prescrizione. Tale logo sarà conforme alle indicazioni definite dall’Unione Europea con Rego-
lamento che entra in vigore il 1° luglio 2015 e avrà la funzione di garantire che il venditore on line è un soggetto auto- rizzato ai sensi della normativa vigente. Successivamente sarà possibile mettere in piedi le procedure finalizzate alla vendita on line dei soli medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC, che
sono medicinali da automedicazione. Il Ministero ricorda che questa disciplina, che risponde alle disposizioni dettate a livello europeo, è finalizzata a tutelare la salute dei cittadini nell’acquisto dei far- maci su internet che è, come noto, la più alta fonte di medicinali falsificati.
I rischi di una polizza troppo conveniente
Vendita legale di farmaci online
Toscana Medica 7|2015

