Page 61 - Toscana Medica
P. 61

VITA DELL’ORDINE 61
In data 19 Maggio 2016 la Consulta Deontologica Nazionale ha approvato la revisione all’art. 56 del Codice di Deontologia Medica. Pubblichiamo il nuovo testo.
Art. 56
La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.
La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.
È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentono confronto non ingannevole.
Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.
Spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontolo- giche del presente codice e prendere i necessari provvedimenti.
Stanno arrivando in questi giorni a molti medici delle lettere spedite da un non meglio precisato “EuroMedi” con le quali si chiede di compilare una scheda coi propri dati da rispedire per l’aggiornamento di un altrettanto non meglio precisato archivio. L’Ordine dei Medici fa presente che analoghe ini- ziative in passato sono state causa di
numerosi disagi per i medici che, in buona fede, hanno compilato la sche- da e l’hanno rispedita, credendo di adempiere ad un dovere legale. Invece si sono trovati a dover far fronte a in- sistenti richieste di pagamento perché la firma di quei moduli equivaleva ad un abbonamento ad una pubblicazio- ne (del tutto inutile). Di fronte a que-
sta nuova iniziativa, che sembra mol- to simile a quelle già sperimentate in passato, l’Ordine raccomanda a tutti i colleghi che dovessero ricevere una tale comunicazione di NON FIRMARE e NON RISPEDIRE niente perché altri- menti verrebbero coinvolti in un mec- canismo di pretese di pagamento assai fastidioso e complesso.
EuroMedi: Attenzione! Non firmare!
Linee guida: differenza fra responsabilità penale ed erariale
La Corte dei Conti – sezione dell’E- milia Romagna – con la sentenza n. 49/2016 ha chiarito il diverso am- bito di applicazione e di conseguenze nell’osservanza o meno delle linee gui- da medico scientifiche ai fini dell’af- fermazione della responsabilità colpo- sa del medico. In particolare i giudici contabili hanno affermato che, mentre in sede penale spetta al medico dimo-
strare di aver seguito le linee guida medico scientifiche per poter essere scagionato da colpa professionale, in sede di giudizio per danno erariale spetta alla pubblica accusa dimostrare che l’eventuale inosservanza delle linee guida ha cagionato un danno per l’e- rario. Ne consegue che nel caso della responsabilità amministrativa per dan- no erariale, l’accusa deve dimostrare la
colpa grave del medico nel caso speci- fico e pertanto vanno indicati gli ele- menti di prova in base ai quali, sul ca- so concreto, l’accusa ritiene che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche. Se tale dimostrazione non è soddisfacente, il medico, dal punto di vista del giudizio contabile, non può essere condannato.
Nessun rapporto fra paziente ed odontotecnico
La terza sezione civile della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronun- ciarsi in una controversia intentata da un paziente che lamentava danni subiti a causa di un intervento odontoiatrico improvvido eseguito abusivamente da un odontotecnico. Al di là dell’accer- tamento del danno e della sua quan- tificazione in termini di responsabilità, la Suprema Corte ha tenuto a precisa-
re che l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellet- tuale effettuata da chi non sia abilitato dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto fra cliente e professionista abusivo, privando il contratto d’opera professionale di qualsiasi validità giuri- dica. In particolare la Corte ha ricordato che la progettazione, la preparazione e collocazione nel cavo orale del pa-
ziente di una protesi dentaria implica l’esecuzione di manovre vietate agli odontotecnici perché riservate dalla leg- ge esclusivamente agli odontoiatri. Di conseguenza il rapporto contrattuale fra il paziente e l’odontotecnico è nullo e non può produrre alcun effetto giu- ridico. Ciò comporta, fra l’altro, che il cliente non è tenuto a pagare nulla per le prestazioni effettuate da un abusivo.
S O M M A R I O ToscanaMedica6|2016


































































































   59   60   61   62   63