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RICORDO
Ricordo del Prof.Guido Indelli
Il 17 gennaio 2015 dopo cinque anni di malattia ci ha lasciato il professor Guido Indelli.
Conosciutissimo e molto stimato per le sue doti professionali e di grande umanità e generosità verso i malati - per 35 anni la sua seconda casa era la Prima Clinica Chirurgica dell’Università di Firenze a Careg- gi. Ha sempre considerato la sua professione una missione; mai una volta che si sia fatto pagare da un malato per una visita medica!
Si era laureato a Siena con il professor Antonio Severi per poi seguirlo a Firenze. Era Docente in Clinica Chirurgica Generale ed in Anatomia Chirurgica. Aveva conseguito anche tre specializzazioni: in Urologia, Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in Chirurgia Generale.
Proveniva da una nobile famiglia salernitana e forse per questo era chiamato “Il Barone” dagli amici e colleghi. Aveva avuto un’educazione rigida e rigorosa. Cresciuto dallo zio Notaio e messo in Collegio a Mugnano del Cardinale. Anche se di non facile carattere era spiritoso ed ironico.
A Firenze gli fu presentata la moglie Vicky, allora diciassettenne studentessa americana di San Francisco a Villa Schifanoia.
Un matrimonio durato tutta la vita, allietato dalla nascita del figlio Pierfrancesco, docente universitario e noto chirurgo del ginocchio. Ci fa piacere ricordare che Pierfrancesco si è laureato con il massimo dei voti e lode all’Universita di Firenze con il professor Stringa e specializzato con il professor Paolo Aglietti per poi fare il Post Dottorato alla Stanford University di Palo Alto e recentemente Docente alla Stanford in Florence.
Simone Pancani
a cura di Simone Pancani - VITA DELL’ORDINE
Si assiste con una certa frequenza alla pubblicizzazione di “Master” promossi dalle più varie istituzioni e rivolti a medici e odontoiatri. Si tratta di percorsi forma- tivi post-laurea, il cui valore legale, tutta- via, varia a seconda del soggetto promo- tore. Per evitare equivoci, l’Ordine ritiene opportuno ricordare quanto segue.
I Master promossi dalle Universi- tà italiane sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Università n. 509 del 1999 e hanno le seguenti caratteristiche:
L’ANAS - concessionaria della rete stradale nazionale - ha istituito elenchi territoriali di medici cui affidare in- carichi fiduciari per la redazione di perizie medico-legali di parte, in tutti i giudizi in cui l’ANAS è parte in causa per
si concludono con il rilascio di un titolo accademico (diploma firmato dal Retto- re), esonerano dal conseguimento dei crediti ECM per tutta la durata del cor- so, sono registrabili sull’Albo professio- nale alla pari degli altri titoli accademici (laurea, abilitazione, specializzazione) e possono formare oggetto di pubblicità personale da parte del professionista che l’ha conseguito.
Viceversa, i corsi promossi da isti- tuzioni pubbliche o private che non
Medici fiduciari ANAS
risarcimento danni.
I medici specialisti in Medicina Legale,
Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia e Neurologia interessati a manifestare la loro disponibilità allo svolgimento di tali incarichi, possono ottenere maggiori in-
siano le Università, anche se nel lin- guaggio comune vengono spesso deno- minati “master”, non hanno valore di ti- tolo accademico e quindi non esonerano dal conseguimento dei crediti ECM, non sono registrabili sull’Albo professionale (proprio perché non sono titoli accade- mici) e, sebbene possano essere citati nel curriculum del professionista, non possono formare oggetto autonomo di pubblicità personale.
formazioni sul sito ANAS: www.stradea- nas.it/index.php?/appalti/elenchi_medici/ index nel quale sono pubblicate anche le modalità per la richiesta di iscrizione negli elenchi.
Master: quanto “valgono”?
Assicurazione professionale: ancora non è obbligatoria
“Esprimiamo la nostra più viva soddi- sfazione per il Parere del Consiglio di Sta- to, che ha dichiarato non operante - sino a che non sarà emanato il DPR che disci- plinerà le procedure e i requisiti minimi dei contratti - l’obbligo di assicurazione per i professionisti della Sanità e ha con- fermato che, nelle more, non potrà essere considerata illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza”. Con queste parole il Segretario Generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Luigi Conte - che ha la Delega del Comitato Centrale per la materia delle Assicurazioni - ha accolto il Parere n.486 del Consiglio
di Stato, trasmesso in questi giorni, che avalla pienamente la posizione della Fede- razione, espressa anche in una lettera in- viata il 4 settembre scorso al Ministro del- la Salute, Beatrice Lorenzin. Ed era stato proprio il Ministero della Salute a riman- dare la questione al Consiglio di Stato. In pratica il Consiglio di Stato ha affermato che “l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non pos- sa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal ca- poverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisi- ti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere conside- rata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da par- te degli esercenti le professioni sanitarie”. Fermo restando quanto sopra, l’Ordine tuttavia consiglia ai propri iscritti di tutelare la propria attività professio- nale in maniera idonea, onde evitare che uno spiacevole evento avverso possa compromettere direttamente gli interessi economici dei medici.
Toscana Medica 5|2015

