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QUALITÀ E PROFESSIONE 27
G. LANDI, D. CAPANO1, I. MERCURIO1, U. MAFFEI1
Il valore delle linee guida alla luce della normativa vigente e delle ultime sentenze in materia
Le linee guida si inseriscono nel contenzioso civile e penale con ambiguità, a causa della loro dubbia natura, in bilico tra la dizione di suggerimenti e protocolli. Con l’ausilio delle più recenti sentenze in materia alla luce della “Legge Balduzzi”, si esamina il difficile rapporto tra conten- zioso medico legale, logica economica e tutela della salute.
L’introduzione delle linee guida (LG) nel SSN risale all’inizio degli anni ‘90, periodo di crisi economica, al fine di razionalizzare le spese ed eliminare gli sprechi. Ad oggi, l’obiettivo delle LG è, o meglio sarebbe, quello di aumenta- re il livello tecnico delle competenze mediche tentando di uniformare e migliorare la qualità dell’assistenza al paziente. La normativa italiana di merito, risulta generica e carente, così come la giurisprudenza penale che si è espressa attra- verso fasi evolutive a volte antitetiche tra loro. L’emanazione della legge “Balduzzi” ha tentato di dare un orientamento univoco alla giurispru- denza in materia di LG, senza colmare tuttavia il dibattito.
L’importanza delle linee guida alla luce della “Legge Balduzzi” (Legge n. 189/12).
L’articolo 3 della “Legge Balduzzi” recita:
“l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Tra le prime sentenze che si esprimono sul tema della validità delle LG come indirizzo da seguire ma non come protocollo obbligatorio, vi è quella n°11493 dell’11 marzo 2013, Cassazione penale, Sez. IV riguardante il decesso per asfissia intrapartum di una neona- ta; lo specialista ginecologo veniva condannato per omicidio colposo in quanto, pur attenendosi alle LG, non aveva però avuto un atteggiamen- to critico e quindi consono al caso specifico. La sentenza, n°16237 del 9 aprile 2013 della Corte di Cassazione, IV sezione penale, di senso opposto, annullava con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un chirurgo che, pur avendo aderito alle LG, aveva causato il decesso di un paziente per shock emorragico,
durante un intervento di ernia del disco. L’orien- tamento di quest’ultima sentenza, pur ribaden- do la correlazione tra allontanamento immoti- vato dalle LG e gravità della colpa, contemplava le stesse come “regole di perizia” ma non di prudenza e diligenza, affermando che la con- dotta del medico debba essere sempre motivata caso per caso. L’ulteriore sentenza n°7951 del 19 febbraio 2014, Corte di Cassazione, IV se- zione penale, aggiunge l’obbligo di allegazione delle LG agli atti processuali al fine di consentire al Giudice di determinare l’effettiva conformità ad esse della condotta medica. La più recen- te sentenza n°47289, del 17 novembre 2014, Corte di Cassazione sezione IV (ribadendo che l’osservanza delle LG accreditate esclude la rile- vanza della colpa lieve), precisava che la discipli- na, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può assumere rilevanza anche nell’ambito della diligenza; contestualizzando le LG non più in sole “regole di perizia” bensì an- che di “diligenza”. La sentenza, n°45527 del 16 novembre 2015, che nell’ambito di un giudizio che vedeva coinvolto un medico di continuità assistenziale per erronea diagnosi che aveva ca- gionato il decesso del paziente, infine, chiariva che la disposizione limitativa della responsabilità è applicabile solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti alle linee guida e, quindi, può operare solo allorquando si discuta di “perizia” del sanitario, non estenden- dosi alla condotte professionali “negligenti” ed “imprudenti”.
Un “post scriptum” doveroso; il “Dise- gno di Legge Gelli” (DDL S. 2224 - XVII Leg).
Il 28 gennaio 2016 l’Aula della Camera ha approvato, gli emendamenti e gli artico- li del DDL Gelli, “Disposizioni in materia di
Gianluca Landi,
Medico Chirurgo,
Medico in Formazione
in Medicina Legale Università degli Studi di Siena, Istituto di Medicina Legale, Dipartimento
di Patologia Umana e Oncologia Policlinico Le Scotte, Siena.
1) Sezione di Medicina Legale, Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena
S O M M A R I O
ToscanaMedica11|2016

