Page 5 - Toscana Medica
P. 5

EDITORIALE 5
ANTONIO PANTI
Disporre i valori
in ordine di importanza
Una proposta
Con recentissima sentenza (n. 8937 del 27/02/2015) la Cassazione Penale condannava un medico “perché, venuto a conoscenza per ragio- ni di servizio di una sospetta violenza sessuale ai danni di un terzo minore, ometteva di adempiere il dovere che gravava su di lui, in quanto medico esercente un pubblico servizio, di comunicare tale notizia alla autorità competente”. Il medico, uno psichiatra, si è difeso adducendo che la sua pa- ziente, possibile e verosimile autrice del reato di abuso sessuale su minore, era stata prosciolta in via definitiva “perché il fatto non sussiste”. Per la Suprema Corte “non è indispensabile che la noti- zia di reato si riveli fondata nel successivo sviluppo procedimentale”; se vi sono elementi, prosegue la Cassazione, “che appaiono sufficientemente affi- dabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso”, questo va de- nunciato, essendo competenza esclusiva della Ma- gistratura il conseguente accertamento.
Non è infrequente che consimili richieste di chiarimento siano poste all’Ordine. Il secondo comma dell’articolo 32 del Codice Deontologi- co (Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili) sostiene che “il medico segnala all’autorità competente le condizioni di discriminazione, mal- trattamento fisico o psichico, violenza o abuso ses- suale”. Il Codice dei medici ha recepito la Dichia- razione di Istanbul, impostando il problema della segnalazione all’Autorità (in questo caso il Tribu- nale dei Minori e la Procura della Repubblica) non tanto in base alla vecchia norma riferita al segreto professionale, cioè la giusta causa di rivelazione prevista dall’ordinamento, ma seguendo il criterio etico del “peso” attribuibile a valori ugualmente rilevanti, in questo caso il segreto professionale, il più antico e fondante dei valori professionali, ri- spetto alla tutela dei soggetti fragili. La difesa del più fragile, anche in applicazione dell’articolo 3
della Costituzione, inerisce il ruolo moderno del medico, quale garante dell’autodeterminazione del paziente e di esercente una consistente tutela nei confronti dei soggetti in condizione di vulne- rabilità o di fragilità psichica e/o fisica, soggetti a abusi o violenze, minori, anziani o, purtroppo e di frequente, donne, anche nella nostra società contemporanea che consideriamo così avanzata. È facile dimenticare quanto poco tempo ci separa dall’epoca dell’indulgenza verso il “delitto d’ono- re” e quanto i femminicidi siano ancora frequenti!
A questo punto si impongono due considera- zioni. I medici in realtà sono in imbarazzo. Il segre- to professionale è, da millenni, norma fondante della medicina. Violarlo, sia pur per un fine elevato quale la tutela dei deboli, non potrebbe diminuire quella fiducia nel medico che è alla base di ogni rapporto di cura e fondamentale per il successo della terapia? Non è un problema da poco. Forse occorrerà sintonizzarsi con la società che accetta criticità nel rapporto di fiducia solo se legate a un bene collettivo più alto quale la salute dei minori o delle donne, comunque dei soggetti fragili. Sareb- bero utili inchieste ben fatte per capire il pensiero della collettività.
L’altra questione riguarda il fatto che la violen- za è un fatto degno di valutazione morale, politica e sociale, ma anche e sopratutto sanitario. E come tale va affrontato. In Toscana esistono molte ini- ziative pubbliche e private, tutte pregevoli e degne di ammirazione e rispetto. Manca un coordina- mento, al contrario di quel che avviene per altre patologie, una rete con nodi centrali di elevata specializzazione, un riferimento regionale e un so- lido accordo di collaborazione con tutte le forze impegnate nella lotta alla violenza, dall’assisten- za sociale alla polizia giudiziaria. Insomma perché non istituire nelle ASL un dipartimento della tutela per dare maggior concretezza alla difesa dei diritti nella sanità pubblica? TM
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011
Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali
Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla
loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.
Il testo è stato ratificato dal Senato in data 19.6.2013.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20 Italian.pdf
Toscana Medica 6|2015


































































































   3   4   5   6   7