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A cura della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e Coesione Sociale
Consiglio Sanitario Regionale
Appropriatezza di richiesta di certificazione medi- co-sportiva per la partecipazione ai corsi di AFA, seguita all’entrata in vigore del DM 24/04/2013, e s.m.i. e del DM 08/08/2014
Il parere del CSR risolve una questione molto importante e cioè l’ingiustizia in base alla quale gli anziani, cui si consiglia l’AFA quale prevenzione dei rischi, debbono pagare il certificato come se svolgessero attività sportiva quando si iscrivono a qualsiasi struttura affiliata al CONI, per svolgere questa attività che invece è sanitaria. Il Consiglio Sanitario Regionale ha chiarito che l’AFA previene i rischi e non è un rischio.
Il DM 24/04/2013 (art. 3) non apporta inno- vazioni nella definizione di attività sportiva non agonistica già prevista dal DM 28/02/1983, il me- desimo decreto (art. 2) individua una definizione di attività ludico-motoria e amatoriale che prima era presente solo in alcune legislazioni regionali. In particolare il DM 24/04/2013 definisce l’attività ludico-motoria amatoriale come quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni spor- tive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, indivi- duale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Il combinato disposto delle due definizioni (lu- dico-motoria e non agonistica) sta causando critici- tà nello svolgimento delle attività ludico-motorie e amatoriali, poiché Federazioni e Enti di promozione sportiva, tesserando i partecipanti a tali attività, sono costrette ad identificarle come non agonistiche con conseguente obbligo di certificazione medica.
In tale contesto, in base a quanto previsto dalla vigente normativa, gli Enti di promozione sportiva che in questi ultimi anni hanno organizzato, anche in collaborazione con le aziende sanitarie, interventi di promozione dell’attività fisica per soggetti an- ziani e/o con patologie croniche attraverso corsi di Attività Fisica Adattata, gruppi di cammino o attivi- tà fisica nell’ambito del progetto ministeriale sulla prescrizione dell’esercizio fisico, sono costretti a richiedere indistintamente la certificazione sportiva non agonistica. Risulta evidente che oltre all’aggra- vio dei costi per i praticanti di tali attività, esiste la concreta possibilità che gran parte di loro, siano di- chiarati non idonei, poiché queste attività non sono certo attività sportive non agonistiche, ma sono sta- te concepite per altre finalità di natura preventiva.
Si intende per AFA un percorso assistenziale definito dalla DGR 595/2005 per condizioni (sindro- mi algiche da ipomobilità, sindromi croniche stabi- lizzate negli esiti, osteoporosi) dove “si ritengono appropriati programmi di attività motoria anche di tipo modificato e di gruppo che rientrano nel cam- po della educazione alla salute e della promozione di stili di vita corretti (igiene motoria e posturale - fitness adattato)”.
L’AFA così come normata dalla DGR 595/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, regolata dalla DGR 459/2009, non è un programma di at- tività ludico-motoria ma un percorso assisten- ziale con caratteristiche sue proprie sotto stretto controllo/coordinamento da parte delle Aziende USL/SdS. Le modalità di accesso al programma AFA definite dalle DGR citate rendono inutile il certifi-
cato (qualunque sia la struttura che eroghi questo servizio) rientrando l’AFA in un percorso integra- to di cure. Il ruolo peculiare dell’AFA all’interno di un percorso di continuità riabilitativa identificato come presidio nel continuum di interventi per il contrasto alla disabilità appare ribadito dalla sua inclusione nel Piano di Indirizzo della Riabilitazione del Ministero della Salute (recepito dalla conferenza Stato-Regioni e recepito dalla Giunta Regionale To- scana con propria Delibera n. 300/2012).
L’AFA, non è pertanto assimilabile ad attività sportiva non agonistica in quanto non rientra in alcuna delle fattispecie previste dal decreto 24 apri- le 2013 (decreto Balduzzi) e quindi non è applica- bile ad essa la normativa attinente la certificazione.
Prima della sua regolamentazione (DGR 459/2009) l’AFA in Toscana è stata sperimentata per quattro anni. Non sono mai emerse significative criticità.
Si riassumono le caratteristiche essenziali di que- sta modalità di lavoro riabilitativo e di prevenzione, definite dalla sopra richiamata DGR 459/2009:
I programmi AFA sono promossi e coordinati dalle Aziende USL e/o dalle SdS che esplicitano per ciascuno di essi, con regolamenti aziendali, le mo- dalità di accesso, coordinamento, erogatori e sedi di erogazione, organizzazione, verifica di sicurezza e qualità.
Vengono identificati 2 tipi di programmi AFA:
1. I programmi AFA per persone con “bassa di- sabilità” sono disegnati per “le sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di base o della cura del sé” (sindromi algiche da ipomobilità e/o con rischio di fratture da fragilità ossea ed osteo- porosi);
2. I programmi AFA per persone con “alta di- sabilità” sono disegnati per “le sindromi croniche stabilizzate con limitazione della capacità motoria e disabilità stabilizzata”.
Per entrambi i programmi AFA l’accesso avviene nell’ambito del progetto sanitario personalizzato su indicazione del Medico di medicina generale, sul- la base della conoscenza che egli ha dello stato di salute del proprio assistito. L’accesso ai programmi AFA avviene altresì su indicazione dei medici specia- listi o delle équipes di riabilitazione nel contesto dei progetti riabilitativi.
Infine non va dimenticato il valore dell’AFA in senso educazionale - formativo attraverso il coinvol- gimento attivo del soggetto nel proprio progetto di salute e di autonomia possibile, grazie alla promo- zione di una regolare attività e di più appropriati stili di vita, con fine prevalentemente di prevenzione.
Si sottolinea che l’AFA è attività finalizzata alla riduzione del rischio e pertanto lontana dalla ne- cessità di selezionare i partecipanti in ragione di un possibile rischio inerente l’iniziativa stessa.
Toscana Medica 5|2015

