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QUALITÀ E PROFESSIONE 23
agli studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze.
La valutazione del livello di protezione è fon- damentale per il corretto funzionamento di una struttura ospedaliera, specialmente se si con- sidera l’impiantistica e la tecnologia. Le azioni di approfondimento di aspetti legati all’ambito organizzativo o procedurale possono permette- re di raggiungere in tempi molto più brevi il su- peramento di criticità che si verificano durante eventi calamitosi. È possibile elaborare un Piano di Continuità Operativa delle Strutture Ospe- daliere al sopravvenire di una maxiemergenza applicando la disciplina del Business Continuity Management (BCM) che, in sanità, designa un approccio in grado di assicurare che le funzioni operative critiche continuino a essere svolte o vengano ripristinate nel più breve tempo possi-
bile. Ai fini dell’efficacia del piano è opportuno istituire all’interno della struttura ospedaliera un Disaster Committee con l’obiettivo di indivi- duare, monitorare e supportare le azioni previ- ste per la continuità dell’attività sanitaria, come formare il personale e aggiornare e verificare il piano di continuità stesso.
Sebbene sia impossibile azzerare la proba- bilità che eventi calamitosi si verifichino, attra- verso una buona preparazione e pianificazione effettuate in condizioni ordinarie, l’impatto sul- le strutture ospedaliere in condizioni di emer- genza può essere ridotto, in modo da continua- re a garantire livelli essenziali di assistenza alla collettività. TM
Info: masini@unifi.it
Daniela Lepore si
è specializzata in Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 1990 presso l’Università di Modena e in Igiene e Medicina Sociale nel 2005 presso l’Università di Firenze. Dal 1999 lavora in qualità di Dirigente Medico Legale presso l’Asl 11 di Empoli, dove, dal 2009, è direttore dell’U.O.
di Medicina Legale. È autrice di numerose pubblicazioni.
DANIELA LEPORE
Detenzione delle armi
da fuoco
Requisiti d’idoneità e riflessioni
I requisiti psicofisici per il rilascio del certifi- cato medico di idoneità alla detenzione dell’ar- ma da fuoco, in cui il fine è esclusivamente de- tentivo e non dell’utilizzo dell’arma, si differen- ziano da quelli del porto d’armi per uso caccia o per difesa personale. La detenzione di arma da fuoco, differisce infatti dal porto in quanto in questo caso l’arma è detenuta presso l’abi- tazione e non può essere portata al di fuori di essa (altrimenti sarebbe porto). Inoltre per porto d’arma si intende la pronta disponibilità della stessa ad esser utilizzata o per difesa personale oppure, nell’uso caccia, per l’attività venatoria consentita dalla legge e praticata nel territorio destinato. I requisiti per l’ottenimento del porto di arma da fuoco sono contemplati nel Decreto M. del 28 aprile 1998.
Nell’Asl 11 di Empoli la richiesta dei certifi- cati di detenzione costituisce in media il 15% rispetto a quelli per idoneità al porto d’armi e la motivazione deriva per lo più dall’aver ricevuto in eredità le armi (comprensive di munizioni) da un familiare o parente defunto. Dal punto di vi- sta legislativo la più recente normativa italiana
sulla detenzione di arma da fuoco è dettata dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 nel- la parte “Modifiche al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773” che a riguardo dei requisiti me- dici per l’idoneità alla detenzione dell’arma così recita: “Chiunque detiene le armi..., senza esse- re in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica... Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rila- sciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non ri- sulti assumere, anche occasionalmente, sostan- ze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizio- ni vigenti“.
La mancata presentazione del certificato me- dico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione
Toscana Medica 2|2015

