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24 QUALITÀ E PROFESSIONE
delle armi denunciate. Da notare che nei requi- siti richiesti per il rilascio di tale certificazione non sono specificati i requisiti visivi, invece ob- bligatori nel certificato per il porto d’arma, ma ci sentiamo di poter affermare che il certificato di idoneità per la detenzione deve presupporre oltre ai requisiti psicofisici anche i requisiti sen- soriali che permettano l’effettiva sorveglianza dell’arma per la quale si chiede la detenzione. La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella prece- dente denuncia e il possessore deve assicurare anche che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
Quando si detiene nella propria abitazio- ne, nella proprietà privata, o si porta indos- so un’arma non registrata presso gli organi di Polizia di Stato, si parla di possesso illegale di armi da fuoco. Nel nostro codice penale la de- tenzione abusiva di armi è punita dall’art. 697. È possesso illegale di armi da fuoco anche se il numero di armi e munizioni detenute supe- ra i limiti prestabiliti dalla legge. In alcuni Paesi, tra cui l’Italia, la detenzione di armi automati- che (con capacità di sparare a raffica) è illega- le, così come la manomissione o la modifica di armi per aggiungere caricatori con capacità maggiori, o nel caso delle armi lunghe, è illega- le l’accorciamento della canna o delle canne di un fucile per rendere l’arma più maneggevole e di conseguenza anche più facile da nascondere. Nella maggior parte degli Stati Europei detenere legalmente un’arma implica dei doveri a cui il detentore deve assolutamente aderire.
A seconda del permesso che si possiede è possibile avere un numero limitato di armi, sia lunghe che corte e le suddette armi devono es- sere tenute in luoghi appropriati (luoghi sicuri, ma non per forza armadi appositi), rigorosa- mente scariche, ovvero non pronte a sparare. Inoltre il possessore si deve limitare a detene- re un certo numero di munizioni: ciò, in Italia, non si applica alle armi da caccia che possono essere detenute in numero illimitato (le relative munizioni, invece, se trattasi di cartucce a pallini possono essere detenute fino ad un massimo di 1500 pezzi). La disciplina in materia non è uguale nei Paesi Europei: in Svizzera, unico Sta- to in cui il cittadino riceveva in dote l’arma mili- tare e che figurava fino a pochi anni fa in cima alle statistiche di suicidi e incidenti familiari da esse causati, solo con l’adesione al trattato di Schengen è stata introdotta dal dicembre 2008 una regolamentazione sulla detenzione del- le armi. Uno studio, pubblicato nell’American Journal of Psychiatry nel luglio 2013, giunge alla conclusione che un minor accesso alle armi da fuoco ha portato a una «diminuzione durevole»
del tasso di suicidi in Svizzera. In Norvegia, Pae- se della strage del 22 luglio 2011, costata la vita a 77 persone, la materia è regolata dal Firearm Weapons Act: il permesso proprietà può esse- re concesso alle persone “sobrie e responsabili” che abbiano compiuto i 18 anni e che docu- mentino la necessità del possesso dell’arma da fuoco. Esiste però un’eccezione all’età: le per- sone di età inferiore ai 18 anni, ma superiore ai 16, possono presentare domanda per licenza di proprietà di fucile da caccia con il consenso dei genitori o del tutore.
Per la pistola, l’età per la detenzione è di 21 anni senza eccezioni consentite. Per le armi ere- ditate, spetta al capo della polizia locale pren- dere una decisione basata sui fatti individuali del caso. Dopo la prima guerra Mondiale con il Trattato di Versailles, la Germania proibì la detenzione di armi, anche in luoghi di privata dimora, e impose ai suoi cittadini la consegna di esse. Tale normativa durò dal 1919 al 1928. At- tualmente nonostante la detenzione delle armi sia già regolato unitariamente a livello europeo (direttiva 91/477/CEE del 18.06.1991), le auto- rizzazioni da parte ufficiale italiana al possesso di ed al porto d’armi (certificato italiano per il porto d’armi) non sono riconosciute in Germa- nia; chi detiene l’arma deve essere maggioren- ne, affidabile, personalmente idoneo, nonché provare la sua conoscenza in materia e la neces- sità del possesso dell’arma. L’autorizzazione al porto d’armi può essere conferita per la durata di un anno e di seguito prolungata più volte.
A differenza dei Paesi Europei, negli Stati Uniti d’America ci sono organizzazioni quali l’A- merican Rifle Association, che viene frequente- mente definita come la più antica organizzazio- ne per i diritti civili degli Stati Uniti, che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco. Negli USA è un diritto costituzionale detenere armi da fuoco nella propria abitazione: “A well-regulat- ed militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed”. Infatti nel se- condo emendamento della Costituzione viene affermato che il diritto dei cittadini a detenere e portare armi non potrà essere infranto. Nelle leggi viene rispecchiata sempre la storia cultura- le e sociale di un Paese e la consapevolezza che negli ultimi 50 anni le più grandi stragi compiu- te da civili con armi da fuoco sono avvenute ne- gli Stati Uniti, anziché portare a discutere su una maggiore regolamentazione del controllo delle armi, trova invece resistenze nella gran parte del popolo statunitense. TM
Info: d.lepore@usl11.toscana.it
Toscana Medica 2|2015


































































































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