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MEDICINA LEGALE 43
Come è giusto, del resto, nè potrebbe diver- samente interpretarsi, posto che se può com- prendersi (anche se non sempre ammettersi) un errore “tecnico” del medico che può spesso tro- vare ipotesi di “giustificazione” nel carico ope- rativo, come nei difetti di organizzazione, non può fornirsi alibi ad un atto omissivo, come la mancata acquisizione del consenso, che è vo- lutamente perpetrato e che incrina alla base il rapporto fiduciario con l’assistito cui da sempre si riserva la massima enfasi deontologica.
Delle due, d’altronde, l’una: o si è d’accor- do che l’acquisizione del consenso è fattore imprescindibile di una corretta condotta in con- formità con quanto si è pronti ad affermare in ogni ambito deontologico e giuridico; ed allora non può che procedersi in coerenza, ammet- tendosi l’essenzialità del consenso, come atto imprescindibile e vincolante ad ogni successiva forma di intervento diagnostico e terapeutico e che sia indubbiamente un errore non averlo acquisito. Ovvero si è convinti che solo una dia- gnosi corretta ed una terapia adeguata siano il “core” della professione medica ed allora sa- rebbe meglio che non si riservasse alla materia del consenso lo spazio che pur giuridicamente deve competergli, ma che rischia di indurre uno iato fuorviante fra la teoria e la prassi, come co- stantemente accade allorché si dia enfasi ad ar- gomenti, della cui attualità pratica non si abbia effettiva e sicura contezza.
Ed allora che in termini di sostenibilità eco- nomica, la sentenza fiorentina ponga indubita- bili aggravi al sistema della responsabilità civile sanitaria nel suo complesso, è vero ed è certo, come vero e certo è che si aprono rilevanti spazi ad un futuro contenzioso professionale. Di ciò sarebbe opportuno tener conto nello studio e nelle proposte definitorie sul riordino della re- sponsabilità sanitaria in generale, argomento su cui troppo spesso si interviene in modo del tutto settoriale, pericolosamente non approfondito e soprattutto, talora, senza il supporto di cono- scenze che una materia così complessa e vasta imporrebbe (ed il riferimento specifico è proprio alla ripartizione dell’onere probatorio nei diffe- renti ambiti della valutazione della condotta, di cui si è sopra fatto cenno).
Sul piano delle argomentazioni addotte, dunque, la sentenza sembra offrire esempio di logica e di coerenza che ogni medico vorrebbe interpretare non come una ulteriore e puniti- va azione sanzionatoria della condotta, bensì come un ulteriore e positivo richiamo al valo- re dei diritti quali la Costituzione riconosce ad ognuno ed il cui rispetto e la cui tutela ad ogni livello è anche per il medico garanzia e difesa della propria insostituibile professionalità.
Parallelo auspicio, peraltro, è che a tali prov- vidi richiami, si associno azioni normative ed interpretazioni giurisprudenziali che non forni- scano al medico preoccupanti indicazioni di se- gno opposto, che nella direzione, talora, di un pericoloso “garantismo” per l’utente, finiscano per mortificare le “garanzie” che dovrebbero es-
sere proprie a ciascuno (e quindi anche all’ope- ratore); e cioè a chi usufruisce dei servizi che la Sanità rende disponibili, come a chi tali servizi è chiamato e che con professionalità e sacrificio, si impegna quotidianamente ad erogare. TM
Info: gianaristide.norelli@unifi.it
L’articolo del Collega e amico Prof. Norelli ha tale spessore che merita una sia pur brevissima chiosa. Chi scrive ha deliberato la prima radiazio- ne della sua lunga presidenza proprio a seguito di un celebre caso di mancata acquisizione del consenso; l’Ordine di Firenze predispose allora i primi moduli di consenso in Italia quando negli ospedali nessuno ne sapeva nulla; sempre chi scrive ha promosso alcune radicali variazioni del codice deontologico, quelle che Norelli cita, ol- tre alla sostituzione del termine “paziente” con “cittadino” per sottolinearne l’autonomia. Ma non è questo il punto. La premessa serve per confermare quanto il ragionamento dell’illustre Collega sia condiviso. Che in soldoni è questo: colleghi, imparate che la raccolta del consenso è un atto proprio del medico, inserito in qualsiasi procedura clinica, la cui mancanza lede un ul- teriore diritto civile, quello della autodetermina- zione di ogni essere umano. Insomma il medico non è solo il garante della salute dell’uomo, ba- sterebbe il giuramento di Ippocrate, ma anche del mantenimento, nella fragilità della malattia, di quella condizione di parità che sostanzia l‘ar- ticolo 3 della Costituzione.
Così è, ma esiste il punto di vista di chi opera sul campo. Che, indubbiamente, deve introiet- tare le regole per applicarle con convinzione. Allora, quando mai durante il corso universita- rio, in qualsivoglia disciplina, si insegna che la raccolta del consenso è atto esclusivo del me- dico che precede, è anteriore, ad ogni atto di cura che altrimenti non sarebbe lecito? Quando spiego questo concetto durante il giuramento dei neoscritti vedo facce sorprese. La raccolta del consenso dovrebbe far parte di quello che il nuovo codice deontologico chiama “tem- po di cura”. Invece finisce confusa tra le mille scartoffie che quotidianamente assillano il me- dico. Quale direzione amministrativa o politica se ne preoccupa? Caro Gianni l’ultimo periodo del tuo articolo andrebbe inviato al Parlamento perché oggi si rischia (ecco il pericolo che il pre- sidente dell’Ordine segnala e ha quasi perso la voce) di far mancare al medico la chiarezza del diritto essenziale per la serenità del lavoro. Que- sto è il punto. La limpidezza del ragionamento giuridico si oscura nella molteplicità delle pro- nunce tra valore delle linee guida, responsabi- lità, colpa professionale, dimostrazione oltre o non oltre il ragionevole dubbio, perizie difformi, diritto che espropria la scienza (Stamina docet) e scienza talora moralmente cedevole, insomma dobbiamo far tesoro delle tue parole e tentare di perseguire quella esigenza di chiarezza che tu magistralmente invochi.
Antonio Panti
Toscana Medica 1|2015


































































































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