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40 QUALITÀ E PROFESSIONE
vi è stato l’inadempimento e la prescrizione è di dieci anni.
È evidente che la contestazione è più diffi- cilmente eludibile in ambito contrattuale, ed è proprio in questo ambito che era costantemen- te ricondotta la responsabilità del medico fin dal 1999, anno in cui la Cassazione, con la sentenza n. 589 del 22 gennaio, affermò la esistenza di una contrattualità atipica in base alla teoria del “contatto sociale”; in questo caso, per il medico sussistono “obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi ... in occasione del contatto stesso”. Tale inquadramento valeva non solo per il medico libero professionista, ma anche per il dipendente.
“Legge Balduzzi” (n. 189/2012): evoluzioni interpretative
e stato dell’arte
L’articolo 3 della “Legge Balduzzi” dell’8 no- vembre 2012 n.189 recita al comma 1: “l’eser- cente la professione sanitaria che nello svolgi- mento della propria attività si attiene a linee gui- da e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c.”. Da questo articolo scaturisce anzitutto una riflessione che potreb- be apparire semplicistica, e cioè che se il medico ha rispettato quanto previsto non si vede come possa essergli mossa una contestazione di re- sponsabilità. A prescindere da questa riflessione vien da dire che per la responsabilità civile l’e- splicito riferimento all’articolo 2043 c.c., porta all’inquadramento nell’illecito aquiliano, unico ambito che ammette anche una colpa lieve (in lege aquilia et levissima culpa venit).
Una prima interpretazione è stata data da una sentenza del Tribunale di Torino del 26/02/2013 nella quale si afferma che la leg- ge Balduzzi smentisce l’intera elaborazione giurisprudenziale precedente e l’art. 2043 c.c. sarebbe ora la norma a cui ricondurre sia la re- sponsabilità del medico pubblico dipendente sia quella della struttura pubblica.
Una successiva interpretazione è stata data dalla sentenza del tribunale di Rovereto del 29/12/2013 secondo la quale, la responsabilità civile del medico andrebbe comunque ricondot- ta al disposto dell’art. 1218 c.c., per via dell’ina- dempimento all’obbligazione “legale” gravan- te anche sul singolo operatore sanitario e che
troverebbe fonte nella legge istitutiva del S.S.N. (L. n. 833 del 1978).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. VI, ord. 17 aprile 2014, n. 8940) ha cercato di apporta- re dei chiarimenti, specificando che la legge, nel fare riferimento all’art. 2043 c.c., avrebbe volu- to soltanto sottolineare che mentre nel penale la colpa lieve non sarebbe più rilevante, nel civile continua a mantenere una propria fattispecie, la quale non può che configurarsi nell’ambito extra-contrattuale: dunque, per la colpa non lie- ve si manterrebbe l’indirizzo contrattuale.
Su una diversa posizione sono due recentis- sime sentenze del tribunale di Milano che inve- ce attribuiscono alla legge una grande portata innovativa.
Le sentenze del 17/07/2014 e del 02/12/2014 affermano che la responsabilità del medico di- pendente si configura come extra-contrattuale in quanto: “compito dell’interprete non è quello di svuotare di significato la previsione norma- tiva, bensì di attribuire alla norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all’in- tenzione del legislatore”.
Conclusioni
Dall’excursus giurisprundenziale esamina- to (corti di merito e suprema Corte) emerge in modo incontrovertibile una sostanziale con- tradditorietà della “Legge Balduzzi”, e se questo vale in ambito penale (con l’introduzione della fattispecie della colpa lieve, il cui apprezzamen- to era stato limitato fino ad ora solo ai fini della gradazione della pena, non assumendo mai un connotato dirimente ai fini del riconoscimento della responsabilità) parimenti non mancano elementi di incertezza anche in ambito civili- stico. Certamente sarebbe affrettato sulla base delle sole due sentenze del Tribunale di Mila- no collocare in modo assoluto la colpa medica nell’ambito dell’extracontrattualità, andando contro la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma queste due sentenze hanno avuto l’indubbio merito di tenere alto il dibatti- to sulla questione.
A nostro parere sarebbe aupicabile o una re- visione della legge o quantomeno una pronun- cia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite al fine di apportare elementi di certezza nell’inte- resse sia dei sanitari che dei pazienti. TM
Info: daniele.capano89@tiscali.it
Toscana Medica 9|2015

