Page 47 - Toscana Medica
P. 47

QUALITÀ E PROFESSIONE 47
destino. Pertanto la scelta del chiaro richiamo alle condizioni economiche, sociali o familiari ha dato un ruolo forte e prevalente alla donna nella scelta della interruzione della gravidanza, vissuta dalla stessa come una situazione di serio pericolo fisico e psichico derivante da condizioni socio-economiche, familiari insostenibili.
La stessa situazione è richiamabile per stati di salute compromessi, (esempio: tumori), cir- costanze del concepimento come per esempio in una violenza carnale, previsione di anomalie o malformazioni del concepito dove il medico deve agire a sostegno della donna perché ne può derivare dalla prosecuzione della gravidan- za, del parto o dalla maternità una previsione di pericolo serio per la sua salute fisica o psichica.
Detto pericolo va valutato, infatti, anche con riferimento alla salute psichica della donna e può essere determinato anche dalle rilevanti anomalie o malformazioni del feto, il che signi- fica, ai fini della salute psichica, dalla conoscen- za di queste affezioni del feto da parte della donna, assume particolare importanza che il medico, richiesto dalla gestante di essere infor- mata delle risultanze di un’ecografia rivelatrice di gravi malformazioni del feto, adempia esat- tamente a detto suo obbligo di informazione (Cass. 10.5.2002, n. 6735: Cass. 1.12.1998, n. 12195; Cass. Pen. sez. VI, 18.4.1997, n. 3599).
2) Interruzione della gravidanza oltre il termine del primo trimestre:
Art. 6: “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravi- danza o il parto comportino un grave pe- ricolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o mal- formazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psi- chica della donna”.
Art. 7: “I processi patologici che con- figurino i casi previsti dall’articolo prece- dente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’inter- vento, che ne certifica l’esistenza. Il me- dico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della don- na, l’intervento può essere praticato an- che senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuo- ri delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunica-
zione al medico provinciale. Quando sussi- ste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’in- tervento deve adottare ogni misura ido- nea a salvaguardare la vita del feto”.
Risposta
Gli art. 6 e 7 si compenetrano. Il medico in- terviene nel certificare:
a) che la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la vita della donna;
b) che sono stati accertati dallo stesso me- dico certificatore la presenza di processi patolo- gici a carico del nascituro che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Il medico è però previsto dalla norma ap- partenente al servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’in- tervento.
Il medico specialista non lavora da solo e può chiedere la collaborazione di altri speciali- sti che devono obbligatoriamente collaborare, anche se obiettori, per il compimento di tutte le prestazioni non specificamente e necessaria- mente dirette a determinare l’interruzione di gravidanza, come può avvenire per gli esami diagnostici (esempio Sentenza Pretore di Anco- na 9/10/1979: omissione atti d’ufficio).
Il medico è tenuto a fornire la documenta- zione sul caso e a comunicare la sua certificazio- ne al direttore sanitario dell’ospedale per l’inter- vento da praticarsi immediatamente, salvo che non sussista imminente pericolo per la vita della donna, fatto per cui prima di tutto lo stesso è tenuto a praticare l’interruzione di gravidanza.
La norma comunque pone un limite all’inter- ruzione di gravidanza quando sussiste la possi- bilità di vita autonoma del feto. In tal caso l’in- terruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 ovvero quando la gravidanza o il parto compor- tino un grave pericolo per la vita della donna, considerandosi in tali casi preminente la tutela della salute fisica o psichica della madre (Cass. 8.7.1994, n. 6464; Cass. 1.12.1998, n. 12195).
Il medico specialista è quindi chiamato solo a certificare le condizioni di grave pericolo per la vita della donna derivanti da gravidanza o parto.
A conferma è intervenuta la pronunzia del 29.7.2004 n. 14488 della Cassazione che ha af- fermato che l’interruzione volontaria della gra- vidanza è permessa solo quando sussista un pericolo per la salute o la vita della gestante e che dall’ordinamento è tutelato il diritto a nascere del concepito, anche se affetto da patologie o malformazioni, poiché le nostre leggi non consentono l’aborto eugenetico.
Toscana Medica 9|2015


































































































   45   46   47   48   49