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48 QUALITÀ E PROFESSIONE
3) Obiezione di coscienza: Domande su:
– presentazione della domanda, ambiti ai quali la legge sull’obiezione si applica e appli- cabilità alla prescrizione della contraccezione
d’emergenza.
Art. 9: ”Il personale sanitario ed eser- cente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’inter- ruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiet- tore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale di- pendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della pre- sente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.
L’obiezione può sempre essere revoca- ta o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L’obiezione di coscienza esonera il per- sonale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedu- re e delle attività specificamente e neces- sariamente dirette a determinare l’inter- ruzione della gravidanza, e non dall’assi- stenza antecedente e conseguente all’in- tervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle pro- cedure previste dall’articolo 7 e l’effettua- zione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione an- che attraverso la mobilità del personale.
L’obiezione di coscienza non può es- sere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabi- le per salvare la vita della donna in immi- nente pericolo.
L’obiezione di coscienza si intende re- vocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a in- terventi per l’interruzione della gravidan- za previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente”.
Risposte su obiezione di coscienza
La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravi- danza o dalla stipulazione di una convenzione conentiprevidenzialichecomportil’esecuzione di tali prestazioni. Con l’entrata in vigore della riforma sanitaria nel 1978 le funzioni del medi- co provinciale sono state assorbite dal Servizio di Igiene Pubblica ovvero dal Dipartimento della Prevenzione e pertanto la dichiarazione di obie- zione di coscienza, sollevata a norma dell’art. 9 della legge n.194/78, del personale extraospe- daliero deve essere comunicata al Direttore del Dipartimento della Prevenzione, mentre per i dipendenti di case di cura o ospedali la dichiara- zione deve essere indirizzata ai Direttori sanitari dei presidi. Nella stessa domanda il personale interessato deve scrivere di essere consapevo- le che, con questa dichiarazione, è esonerato dal compimento delle procedure e dell’attivi- tà specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. In tal senso si ricordano due sen- tenze. Nel primo caso (Pret. Ancona, 9 ottobre 1979, in Giur. it., 1980, II, 184 ss.) il giudice ha condannato per omissione di atti d’ufficio, con l’attenuante dei motivi di particolare valore morale, un cardiologo che, dichiarandosi obiet- tore di coscienza, si era rifiutato di effettuare un elettrocardiogramma necessario per poter eseguire un intervento abortivo in anestesia. Nello stabilire se la prestazione rifiutata fosse o meno «specificamente e necessariamente» diretta a determinare l’interruzione della gravi- danza ai sensi dell’art. 9, 3° comma, il preto- re, sostenuta la necessità di un’interpretazione restrittiva dei limiti oggettivi dell’obiezione di coscienza, ha ritenuto che il requisito in esame comportasse che non potesse essere rifiutata nessuna attività, il cui compimento lasciasse an- cora spazio ad una desistenza dalla volontà di effettuarel’interventoabortivo»,conseguendo- ne l’opzione interpretativa di considerare rifiu- tabili soltanto quelle attività «legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico, all’intervento abortivo» quali «le attività immediatamente precedenti l’anestesia, l’ane- stesia vera e propria e l’intervento abortivo». In un seconda pronuncia (Pret. Penne, 6 dicembre 1983, in Giur. it., 1984, II, 314) la condanna per il reato di cui all’art. 328 c.p. ha riguardato due ostetriche che si erano rifiutate di prepara- re un campo sterile («ossia di approntare su un tavolo il materiale occorrente, lasciandolo ivi»)
Toscana Medica 9|2015


































































































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