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QUALITÀ E PROFESSIONE 49
per la collocazione di una candeletta di lamina- ria nell’utero della paziente, al fine di ottenere una dilatazione graduale del canale cervicale in vista dell’intervento abortivo programmato per il giorno seguente. Anche in questo caso l’atti- vità rifiutata non è stata ritenuta rientrante fra gli atti specificamente e necessariamente diretti all’interruzione della gravidanza, che vengono individuati dal pretore in quegli atti «non me- ramente preparatori od accessori, bensì stretta- mente attinenti al processo chirurgico col quale si determina l’interruzione della gravidanza». In tal senso, dal momento che la ratio legis è il «rispetto di diverse, ma limpide opzioni morali», si è ritenuto che fosse necessario ad integrare gli estremi dell’obiezione che «l’atto dovuto [fosse] dotato di una sua intrinseca attitudine a turbare la coscienza dell’obiettore, ciò che può avvenire solo con l’atto direttamente ed astrattamente idoneo a produrre l’evento in- terruttivo e non certo con attività preparatorie e fungibili, non dotate di rilevanza causale di- retta nel processo d’interruzione della gravidan- za». Infine è interessante notare come anche la Cassazione Penale abbia ribadito tali concetti recentemente. Infatti la Cassazione penale, con la sentenza n. 14979/2013, ha disposto che un medico che si dichiara obiettore di co- scienza non può rifiutarsi di curare la pazien- te che si è sottoposta ad aborto volontario in ospedale. In particolare la Suprema Corte ha confermato la condanna ad un anno di carcere, per omissione di atti d’ufficio, con interdizione dall’esercizio della professione medica, com- minata ad una dottoressa di un presidio ospedaliero in provincia di Pordenone che si era rifiutata di visitare e assistere una donna, la quale era stata sottoposta a interruzione della gravidanza, nonostante le richieste di intervento dell’ostetrica che temeva un’emorragia. La dot- toressa, nemmeno dopo i successivi ordini di servizio impartiti telefonicamente dal primario e dal direttore sanitario l’aveva visitata. Tanto che il primario era dovuto andare in ospedale per intervenire d’urgenza.
In merito anche agli aspetti farmacologici la sezione VI della Cassazione ha inoltre rileva- to come la 194/1978 “escluda che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare solo di de- terminare l’aborto (chirurgicamente o farmaco- logicamente), ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo, in quanto il medico deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’in- tervento di interruzione di gravidanza”.
Il dibattito intorno alla capacità abortiva dei farmaci ha trovato una soluzione farmacolo- gica.
Nel 2015 l’AIFA con la DETERMINA del 21
aprile ha inoltre modificato la determina 8 no- vembre 2011, n. 2703, recante: «Regime di rim- borsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano ulipristal». (15A03360) (GU n. 105 del 8-5-2015).
In tale Determina AIFA ha preso atto del “pa- rere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 23-25 marzo 2015, che ha ritenuto necessario uniformarsi alla decisione della Com- missione europea richiamata, eliminando l’ob- bligatorietà del test di gravidanza, contestual- mente, stabilendo un regime di dispensazione senza obbligo di prescrizione medica (SOP) per le pazienti maggiorenni, mantenendo l’obbligo della prescrizione medica esclusivamente per le pazienti minorenni.
Il principio attivo ulipristal acetato è la cosid- detta pillola dei 5 giorni dopo, il contraccettivo di emergenza, che è stato al centro di un ampio dibattito nel nostro paese negli ultimi mesi. Ora, precisamente dallo scorso 9 maggio, per chi ha oltre 18 anni è possibile acquistarlo in farmacia senza ricetta medica e senza la necessità di ese- guire prima un test di gravidanza. Esattamente come in tutti gli altri paesi dell’Unione europea. Ecco le indicazioni e le raccomandazioni su que- sto farmaco.
Il principio attivo ulipristal acetato funziona come un contraccettivo orale di emergenza. Non è un farmaco abortivo. Tale principio agisce inibendo l’azione del progesterone e ritardando l’ovulazione di alcuni giorni, abbassando così il rischio che si verifichi la fecondazione della cel- lula uovo da parte dello spermatozoo. La vita media di uno spermatozoo all’interno delle vie genitali femminili, quando riesce a risalire fino alle tube, è infatti di 48-70 ore (molto meno in vagina, pochi minuti nell’ambiente esterno).
Sul Journal of Obstetrics and Ginecologics si riporta per tale farmaco un’efficacia prossima al 98%. “Se però l’ovulazione è già avvenuta e c’è la condizione biologica adatta, la gravidanza non viene arrestata”(Emilio Arisi, ginecologo e ostetrico, presidente della Società medica italia- na per la contraccezione).
È stato istituito un registro, voluto dall’A- genzia europea dei medicinali (Ema), in cui ven- gono monitorate tutte le gravidanze avvenute dopo l’assunzione della pillola: a oggi, in tutta Europa, se ne sono verificate diverse centinaia”.
I medici, quindi, anche se obiettori di coscienza, non possono opporsi a rilascia- re la ricetta. Lo stesso vale per i farmacisti, che non possono opporsi alla vendita.
4) Significato di casi urgenti per i quali non vi è la necessità di soprassedere per una settimana
Art. 5: ”Il consultorio e la struttura so- cio-sanitaria, oltre a dover garantire i ne- cessari accertamenti medici, hanno il com- pito in ogni caso, e specialmente quando
Toscana Medica 9|2015

