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50 QUALITÀ E PROFESSIONE
la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizio- ni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del con- cepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far va- lere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della digni- tà e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del con- cepito, anche sulla base dell’esito degli ac- certamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere so- ciale cui può fare ricorso, nonché sui con- sultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o del- la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura so- cio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fron- te alla richiesta della donna di interrompe- re la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, at- testante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per set- te giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interru- zione della gravidanza, sulla base del do- cumento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate”.
Risposta
La classica condizione per il medico di una procedura d’urgenza si realizza quando ad esempio il sanitario riscontra l’esistenza di con- dizioni tali da rendere urgente l’intervento come
nel caso di un grave stato d’ansia perchè pros- sima la scadenza dei 90 giorni. In tale caso il medico rilascia un certificato attestante quanto sopra e l’urgenza, con il quale la donna non è costretta ad attendere 7 giorni.
5) Paziente minorenne: qualora i genitori non fossero rintracciabili, è necessario ottenere l’au- torizzazione dal giudice tutelare?
Art. 12: “La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmen- te dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciot- to anni, per l’interruzione della gravidan- za è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quan- do vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assen- so o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una re- lazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso ope- ra. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave peri- colo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esisten- za delle condizioni che giustificano l’in- terruzione della gravidanza. Tale certifica- zione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell’interruzione della gravidan- za dopo i primi novanta giorni, si appli- cano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipenden- temente dall’assenso di chi esercita la po- testà o la tutela”.
Risposta
Sono in media 1.300 le ragazze minoren- ni che abortiscono ogni anno, senza che i genitori lo sappiano o siano d’accordo. È quanto emerge dalla relazione 2010 sull’attua- zione della legge 194 che il Ministero della Giu- stizia ha inoltrato al Parlamento. Il rapporto, che prende in esame gli anni compresi tra il 1989 e il
Toscana Medica 9|2015

