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QUALITÀ E PROFESSIONE 51
2009, registra un picco di istanze di questo tipo nel 1989, con 1.390 domande inoltrate al giu- dice tutelare. Lo scorso anno, invece, il numero di queste si è fermato a 1.184.
Il rapporto definisce “preoccupante” il fe- nomeno degli aborti richiesti dalle under 18. Molte giovanissime si rivolgono al giudi- ce perché non hanno ottenuto o sanno di non poter ottenere l’assenso da parte dei loro genitori. Il numero di richieste ha avuto un andamento stazionario a livello nazionale e l’area maggiormente interessata al fenomeno è principalmente il Nord.
Andando più a fondo nell’analisi dei dati rac- colti tra il 1995 al 2005 emerge che a presen- tare le domande al giudice sono perlopiù ragazze di età compresa tra i 16 (30,3% nel 2005) e i 17 anni (50,2%). Piuttosto li- mitato, invece, il numero delle under 14, che rappresenta l’1,2% dei casi. Tuttavia, l’età delle ragazze che richiedono l’interruzione vo- lontaria di gravidanza è in calo. Nel 1995 l’età media delle minorenni che si rivolgevano al giudice per ottenere l’assenso ad abortire era di quasi 17 anni, mentre nel 2005 era di 16 anni e 9 mesi.
Le ragazze chiedono di interrompere la gra- vidanza essenzialmente per motivi psicologici (65%) e per problemi di carattere socio-eco- nomico (33,7%). Poche le richieste per motivi legati alla salute (1,3%). Alcune, si legge nella relazione, dichiarano che “un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri pro- getti di vita futura”.
Nella maggioranza dei casi (più del 60%), le ragazze non consultano nessuno della famiglia prima di rivolgersi al giudice, anche se ancora molte (circa il 34%) ne parlano con la madre. Hanno paura di perdere la stima dei genitori, ma in altri casi si tratta di un vero e proprio problema di incomunicabilità familia- re. Situazioni come queste avvengono spesso in un quadro familiare desolante, caratterizzato da gravi disagi, come nel caso dei conflitti tra genitori separati.
Dall’analisi della norma si deduce comunque quanto segue:
– Le minori devono ricevere l’autorizzazione del tutore o del giudice tutelare per poter effet- tuare la IVG.
(Per l’autorizzazione è necessario tele- fonare al centralino del Tribunale compe- tente per territorio - ce n’è uno per ogni provincia toscana - e chiedere di parlare con la Cancelleria del Giudice Tutelare, con il quale si concorderanno le modalità di trasmissione delle richiesta della minore).
Ma, al fine di tutelare situazioni particolar- mente delicate, la Legge 194 prevede che (art. 12) ... nei primi novanta giorni, quando vi sia- no seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro diffor- mi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le pro- cedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cin- que giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della re- lazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
In caso di grave pericolo per la salute del- la minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, il medico certi- fica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazio- ne costituisce titolo per ottenere in via d’urgen- za l’intervento e, se necessario, il ricovero.
Dopo i primi novanta giorni, si applicano an- che alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assen- so di chi esercita la potestà o la tutela. TM
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