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QUALITÀ E PROFESSIONE 37
diagnostico/terapeutico in struttura intermedia, per l’oggettiva impraticabilità a domicilio, sia per cause strettamente cliniche che sociali, propone la procedura assistenziale al medico a rapporto orario di sua fiducia, che probabilmente già co- nosce il paziente. Vengono delineati gli obiettivi attesi e le priorità diagnostiche e/o di trattamen- to: non vi è quindi una delega al collega, ma la condivisione di un percorso. Spetterà al medico a rapporto orario seguire in struttura il paziente, relazionando al curante. I medici a rapporto ora- rio non possono che essere giovani medici diplo- mati al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che hanno fatto Training e sostituzioni all’interno dei gruppi e che riscuotono la piena fiducia dei medici titolari.
Quanto scritto sono semplici e parziali ri- flessioni che un lettore che eserciti la Medicina Generale potrà trovare ovvie e perfino scontate. Non si capisce allora il perché di normative e de- liberazioni che sembrano concepite più per ap- portare criticità nei processi di assistenza territo- riale che per risolverne i reali e storici problemi.
Spero che quanto scritto possa servire ad aprire un dibattito professionale fra medici di medicina generale e non per cercare di far emergere criticità, spunti e idee a chi dovrà or- ganizzare il nostro lavoro.
TM
Info: stefanogiovannoni@smgprato.org VALERIA CARLUCCIO, LUCIA CALDINI1
Valeria Carluccio, laureata a Firenze nel 2009. Ha frequentato il Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale
dal 2010 al 2013. Attualmente svolge attività di Continuità Assistenziale presso la Asl 10 di Firenze.
La violenza domestica: legislazione e obblighi medico-legali
La violenza domestica è una problematica che interessa diversi ambiti, tra cui quello sanita- rio. Tra le figure che possono essere chiamate ad intervenire in questa difficile situazione, il medi- co di medicina generale riveste sicuramente un ruolo chiave.
Ogni maltrattamento, che sia fisico, psico- logico, sessuale o economico, ha delle riper- cussioni sulla salute delle vittime, che accusano disturbi di vario genere e ricorrono più frequen- temente a farmaci, psicofarmaci e droghe.
Non è facile per il medico e tantomeno per il paziente affrontare tale argomento ma è bene te- nere a mente che quando entriamo nei panni di medici di medicina generale veniamo investiti di
una serie di obblighi e responsabilità che dobbia- mo necessariamente conoscere. Per questo motivo, prima di affrontare l’argomento più nel dettaglio, sarà sicuramente utile un ripasso di concetti chiave.
Per il nostro ordinamento giudiziario il medi- co, a seconda del ruolo che riveste, viene con- siderato:
• Esercente un servizio di pubblica neces-
sità: quando esercita come libero professio-
nista;
• Pubblico ufficiale: quando esercita come
dipendente o convenzionato SSN.
È importante conoscere questa differenza, in quanto gli obblighi che derivano dal ricoprire l’una o l’altra carica sono differenti.
Figura professionale
Modalità
di segnalazione
Circostanze che sottraggono all’obbligo
di segnalazione
Tempi per la notifica all’autorità giudiziaria
Modalità di apprendimento del reato
Libero professionista (ESPN)
Referto
- Esporre il paziente a procedimento penale
Entro 48 ore
Diretta: il medico deve aver prestato personalmente assistenza a vittima e/o maltrattante.
- Esporre a nocumento se stessi o un congiunto
Dipendente
o convenzionato SSN (PU)
Rapporto
Nessuna
Senza ritardo
Diretta e indiretta: anche quando il medico è venuto a conoscenza del reato da terzi nell’esercizio della sua professione
1 Medico di medicina generale iscritto all’Albo della Regione Toscana degli Animatori di Formazione
Tabella 1
Toscana Medica 1|2016

