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38 MEDICINA LEGALE
MASSIMO MARTELLONI
Richiesta di mastectomia radicale bilaterale sottocutanea per finalità di transessualismo
Massimo Martelloni, Struttura Complessa Medicina Legale Azienda USL 2 Lucca.
Il transessualismo, definito dagli psichia- tri Disordine d’Identità di Genere, riguarda la Medicina Estetica, la Chirurgia Estetica e la Chirurgia Ricostruttiva Uro-genitale, chiama- te ad intervenire nel passaggio da un sesso all’altro di chi non si riconosce nel suo sesso biologico.
La materia è regolamentata per legge.
Date per acquisite le definizioni che il DSM IV del 1996 e l’ICD 10 del 1995 dan- no del disturbo di identità di genere e del transessualismo, fermo restando la necessità che l’autodiagnosi debba essere conferma- ta attraverso accertamenti sia di persistenza dell’identità transessuale, sia di esclusione di malattie psichiche, sia di esclusione di anor- malità cromosomiche, e dati per acquisiti gli orientamenti della endocrinologia nella mate- ria dei trattamenti ormonali necessari, il primo aspetto, che deve essere colto per costruire un processo assistenziale in questa materia, è quello di approcciare il problema come tutela della salute sessuale individuale.
L’OMS definiva infatti nel 1975 la salute sessuale come “l’integrazione degli aspetti so- matici, intellettuali e sociali dell’essere sessua- to, in modo da pervenire ad un arricchimento della personalità umana, della comunicazione e dell’amore”.
Si capisce pertanto che lo stato transes- suale ovvero di disturbo di identità di genere compromette la realizzazione della salute ses- suale nelle componenti sentimentali e sociali e pertanto costituisce uno stato di malattia cronica rara ovvero un processo patologico a carattere evolutivo che, lasciato a sé stesso, è fonte di sofferenza psichica e fisica e che può accompagnarsi o causare sindromi depressive anche gravi fino al manifestarsi di azioni sui- cidiarie.
Si manifesta pertanto indispensabile l’a- zione di tutela della salute nei confronti dei soggetti interessati nel rispetto degli indirizzi dell’art. 13 e 32 della Costituzione Italiana:
– La libertà personale è inviolabile;
– La Repubblica tutela la salute come fon- damentale diritto dell’individuo e interesse della collettività....nel rispetto della perso- na umana.
In questo senso nel 1982 è intervenuta la legge 164, norme in materia di rettifica di at- tribuzione di sesso, superando i limiti ostativi dell’articolo precostituzionale n. 5 del Codice Civile in materia di atti di disponibilità del pro- prio corpo, attraverso una consulenza filtro psicosessuale, prevista dalla legge solo in mo- do facoltativo su azione diretta del giudice, che è previsto debba agire in materia di au- torizzazione con sentenza dell’adeguamento dei caratteri sessuali.
Tale legge è stata poi modificata dal De- creto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, recante Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di co- gnizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ai sensi dell’art. 1 della legge del 1984: “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tri- bunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enuncia- to nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, entra- to in vigore nell’ottobre scorso, ha modificato la legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente “Norme in materia di rettificazione di attribu- zione di sesso”.
La nuova disciplina, introdotta dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2011, pur confermando che la domanda giudiziale diretta ad ottenere la ret- tificazione deve essere notificata sia al coniu- ge sia ai figli del richiedente e che al giudizio deve partecipare il pubblico ministero, dispo- ne che il processo deve seguire le regole degli ordinari giudizi di cognizione, anziché la più concentrata procedura prevista dalla legge n. 164/82. Dunque, occorrerà rispettare le tem- pistiche e le garanzie del procedimento ordi- nario. Ciò determinerà ragionevolmente un
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