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MEDICINA LEGALE 39
allungamento dei tempi necessari ad ottenere la sentenza.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 31, “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato (...). Con la sentenza che accoglie la doman- da di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di na- scita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Con tale disciplina, l’ordinamento si è preoccupato di prevedere una procedura di rettificazione del sesso (rectius: “di modifica- zione del sesso” poiché il termine “rettifica- zione” dà risalto all’interesse statuale, senza cogliere l’interesse dell’istante), già attribuito alla persona al momento della nascita in ba- se a esame morfologico degli organi genitali (art. 28 ss. del Decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, Rego- lamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile).
In tal modo l’ordinamento ha specifica- tamente riconosciuto al soggetto affetto da disturbo di identità di genere (c.d. CID) il di- ritto di risolvere la cesura esistente tra il ses- so anagrafico da un lato e quello psicologico dall’altro, giusta modifica dei registri dello stato civile.
L’affidamento al giudice della autorizzazio- ne a procedere in sede chirurgica si pone l’o- biettivo della tutela della salute della persona assistita.
In tal senso, essendo l’identità di gene- re sotto il profilo relazionale considerata un aspetto costitutivo dell’identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificata- mente compressa ove la modificazione chirur- gica dei caratteri sessuali divenisse presuppo- sto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, specie quando la modificazione chirurgica possa risolversi in un danno alla sa- lute fisica o psicologica del soggetto, costitu- zionalmente tutelata ai sensi dell’art. 32 Cost.
L’interesse superiore rimane sempre anche per questo tipo di interventi chirurgici quello della tutela della salute, interesse questo su- periore a tutti per eccellenza.
Non vi sono, infatti, altri interessi superiori da tutelare.
Non è pertanto sufficiente per il chirurgo in questo caso la semplice acquisizione del
consenso informato pur nel rispetto dell’ art. 5 della legge 145/2001.
L’interessato deve tutelarsi pertanto rivol- gendosi al Giudice di merito per avviare un percorso controllato di autorizzazione che ne tuteli in primo luogo la salute.
Altre considerazioni riguardano i vuoti del- la norma.
Rimangono infatti aperte questioni non indifferenti risolte in altri paesi come quelle relative a tanti altri problemi certo non secon- dari, come quelle della riproduzione di titoli di studio, documenti, curriculum etc.
Soffermandoci sinteticamente anche sugli aspetti sociosanitari appare evidente che se lo Stato o la Regione Toscana vogliono tutelare la salute del transessuale diventa indispensa- bile compiere una serie di azioni, coerenti con gli indirizzi costituzionali:
– Costruire un percorso di azioni sanitario- sociali attraverso un’azione pubblica che garantisca:
– L’intervento in materia di transessualismo da parte di Centri Accreditati;
– Un percorso diagnostico, osservazionale, informativo, comprensivo di test di vita reale, con quanto di sanitariamente e so- cialmente necessario riguardo a trattamen- ti psicologici-psichiatrici, endocrino-farma- cologici pre e post-chirurgici e comunque se necessario chirurgici ovvero un percorso appropriato sia da un punto di vista della medicina dell’evidenza con verifica delle controindicazioni, sia da un punto di vi- sta della sicurezza del paziente ovvero un percorso appropriato nel merito del ri- spetto dei diritti del cittadino in materia di comunicazione, informazione e consenso all’atto medico alla luce quindi delle indi- cazioni della Legge 145 del 2001 in mate- ria di biodiritto e del codice di deontologia medica, capitolo IV.
Concludendo, inoltre non possono rimanere dubbi circa la complessiva gratuità delle pre- stazioni sanitarie che anche il Sistema Sanita- rio Regionale Toscano deve garantire a tutela dei portatori di un particolare quadro di sta- to psico-fisico come il transessualismo che si traduce in malattia cronica se non adeguata- mente trattato.
TM
Info: m.martelloni@uslnordovest.toscana.it
1 http://fortune.com/2015/12/02/senate-gilead-medicaid/
2 http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-729dab2f-5eaa-4c96-8f3f-c9299dfe0cca.html
S O M M A R I O ToscanaMedica9|2016

